Con quali modalità si vota, al Senato, la proposta di non passaggio all’esame degli articoli allorché sia stata richiesta la verifica del numero legale?

26.05.2014

a cura di Renato Ibrido

 

Nel corso della seduta antimeridiana dell’Assemblea del Senato del 10 aprile 2014, nell’ambito della discussione del disegno di legge n. 948-B (“Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso”), il sen. Santangelo, capogruppo del Movimento Cinque Stelle, ha avanzato la proposta di non passare all’esame degli articoli.

L’istituto della proposta di non passaggio all’esame degli articoli è disciplinata dall’art. 96 del Regolamento, il quale attribuisce a ciascun membro dell’Assemblea la facoltà di avanzare tale richiesta prima che abbia inizio l’esame degli articoli di un disegno di legge. L’art. 96 prevede altresì che la votazione della suddetta proposta abbia la precedenza su quella degli ordini del giorno e che per il suo svolgimento e discussione si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 95 del Regolamento relative agli ordini del giorno.

Prima dell’apertura della votazione della proposta di non passaggio agli articoli, la sen. Petroncelli, del Movimento Cinque Stelle, ha chiesto la verifica del numero legale.

Il Presidente di turno, sen. Lanzillotta, ha dunque verificato, mediante procedimento elettronico, che la richiesta della sen. Petroncelli risultasse appoggiata dal prescritto numero di senatori e successivamente, con la medesima procedura, ha constato che l’Assemblea era in numero legale. La presidenza ha avuto altresì modo di precisare che, a seguito della verifica del numero legale, la richiesta di non passaggio agli articoli sarebbe stata votata per alzata di mano.

Contro quest’ultima interpretazione regolamentare è intervenuto, per un richiamo al regolamento, il sen. Santangelo, il quale ha richiamato l’art. 115 del Regolamento, ai sensi del quale «La votazione nominale con scrutinio simultaneo ha luogo con procedimento elettronico». Secondo il sen. Santangelo, alla luce di questa disposizione, la deliberazione mediante procedimento elettronico non sarebbe limitata alla verifica del numero legale. Ha dunque richiesto alla presidenza di rivedere la propria decisione, consentendo così di votare la proposta di non passaggio agli articoli mediante procedimento elettronico, anche al fine di consentire una chiara registrazione della espressione di voto di ciascun senatore.

Il Presidente di turno ha peraltro chiarito che «i precedenti e la consuetudine parlamentare prevedono che le due modalità di voto siano alternative». Dunque, una volta richiesta la verifica del numero legale la successiva deliberazione deve svolgersi per alzata di mano, sicché la modalità di votazione mediante procedimento elettronico troverebbe così applicazione esclusivamente con riferimento alla verifica del numero legale e non anche alla successiva deliberazione.

Alessandroa.baroni