Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 915 sulla sindacabilità della scelta comunale relativa all’ubicazione delle sedi farmaceutiche e sull’obbligatorietà del parere dell’Ordine dei Farmacisti in caso di variazioni minime al progetto di pianta organica.

25.05.2014

La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall’autorità competente – benché opinabili per definizione – non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità.

Non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia venga collocata in un’area già servita dalle farmacie preesistenti, se l’entità della popolazione interessata lo giustifica.

L’aumento del numero delle farmacia risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva.

Non va nuovamente richiesto il parere all’Ordine dei Farmacisti, già acquisito dall’autorità procedente su un determinato progetto di pianta organica, in ragione di una variazione minima di quest’ultimo.

a cura di Carmela Salerno


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