Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari

24.05.2014

Con il decreto legge in oggetto è stata avviata una profonda opera di riorganizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione.

In particolare, per quanto riguarda il settore sanitario, numerose sono le novità introdotte.

PENSIONAMENTO DIRIGENTI MEDICI

Art. 1 (Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche amministrazioni)

Viene prevista la possibilità di mandare in pensione i dirigenti medici responsabili di struttura complessa al compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, fatte salve le disposizioni del Decreto “Salva Italia” per quanti maturano i requisiti del pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012.

DURATA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E RISORSE

Art. 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per  le  scuole  di specializzazione medica)

Si riduce di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a partire dall’anno accademico 2014-2015. Si autorizza un incremento di 6 milioni per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, che farà salire da 3.300 a 5.000 i posti nelle scuole di specializzazione. L’importo massimo per la copertura delle spese di segreteria per la partecipazione ai concorsi di ammissione (secondo quanto previsto dalla legge 183/2011) viene quantificato per l’aspirante specializzando in un contributo di 100 euro.

RICETTA MEDICA PER MALATI CRONICI

Art. 26 (Semplificazione per  la  prescrizione dei medicinali  per il trattamento di patologie croniche)

Grande novità per i malati cronici, cioè per più di 14 milioni di persone che rappresentano il 24% degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale. La validità delle ricette per i malati cronici passa infatti da 60 a 180 giorni. Inoltre, sempre per le patologie croniche, il medico può prescrivere medicinali fino a 6 pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno 6 mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.

ASSICURAZIONE PER I MEDICI

Art. 27 (Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia sanitaria)

Riguardo la costituzione di fondi assicurativi prevista dalla legge Balduzzi, si specifica che la copertura assicurativa vale nei limiti delle risorse del fondo. Sarà poi il soggetto gestore a stabilire le misure di contribuzione per la costituzione del fondo e non la contrattazione collettiva. Riguardo i contratti assicurativi per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale a cui il decreto premette il richiamo alla legge 148/2011 nella parte in cui stabilisce che a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

APERTURA STRUTTURE SANITARIE

Art. 27 (Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia sanitaria)

Sono state semplificate le procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di strutture sanitarie, eliminando il parere regionale relativo alla verifica di compatibilità con il fabbisogno sanitario.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’

Art. 27 (Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia sanitaria)

I componenti del Consiglio Superiore di Sanità si riducono da 40 a 30 e, al trentesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto legge, i componenti in carica del Css decadranno automaticamente per poi essere ricostituiti, sempre in quella data, in numero ridotto.

a cura di Marco Santangeli