Secondo la Corte, né le norme della direttiva 2002/12 né l'art. 27 della Carta sono idonei a determinare la disapplicazione di una norma interna ad essi non conforme

23.05.2014

Con una sentenza del 15 gennaio 2014, la Corte si è pronunciata sulle norme della direttiva 2002/14, le quali precisano il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione, codificato, più in generale, dall’art. 27 della Carta dei diritti fondamentali. Nella causa pendente di fronte alla Corte di Cassazione francese, l’Association de médiation sociale (AMS) contestava la designazione di un rappresentante sindacale avvenuta, a suo dire, in violazione delle norme francesi; queste, tuttavia, secondo detto rappresentante, contrasterebbero con le norme della direttiva 2002/14 e con l’art. 27 della Carta. Secondo la Corte, le prime, pur dotate di effetto diretto, non sono idonee a determinare la disapplicazione della norma interna in quanto, per giurisprudenza consolidata (e molto contestata!), l’effetto diretto delle norme delle direttive è limitato ai rapporti c.d. verticali (ciò che non accadrebbe nella causa de qua). Inoltre, neppure l’art. 27 (per il quale tale limite non sussiste) è idoneo a produrre detto effetto in quanto, “per produrre pienamente i suoi effetti, [esso] deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale”; del resto, “non essendo detto articolo di per sé sufficiente per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale, a diverso risultato non porterebbe neppure una sua lettura in combinato disposto con le norme della direttiva sopra citata”. La Corte conclude, come di consueto, ricordando però che “la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione potrebbe far valere la giurisprudenza risultante dalla sentenza […] Francovich […] per ottenere, se del caso, il risarcimento del danno subito”.

F. Cherubini


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