Corte e Tribunale fissano alcuni limiti ai poteri della Commissione nell'ambito dell'esecuzione di una sentenza per inadempimento

23.05.2014

Con una sentenza del 15 gennaio 2014, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione contro la sentenza con cui il Tribunale aveva, a sua volta, annullato la decisione adottata dalla Commissione stessa a seguito di due procedure di infrazione, conclusesi, rispettivamente, con l’accertamento della violazione del diritto dell’UE da parte del Portogallo (nel 2004) e con la successiva condanna la pagamento di una penalità (nel 2008).  La Commissione aveva, infatti, ritenuto che la normativa introdotta dallo Stato de quo per attuare la sentenza del 2004 non fosse sufficiente per conformarsi ad essa, prolungando pertanto fino al 17 luglio 2008 (giorno precedente all’entrata in vigore di una nuova normativa, questa sì, secondo la Commissione, adeguata a conformarsi alla sentenza della Corte) il dies ad quem per il calcolo della penalità fissata. Secondo la Corte, similmente a quanto disposto dal Tribunale, il potere di valutazione della Commissione nell’ambito di esecuzione di una siffatta sentenza della Corte non può essere esercitato in modo tale da pregiudicare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale al diritto dell’UE. Vero è che la decisione della Commissione può, come è stato fatto, essere impugnata presso il Tribunale; tuttavia, lo stesso Tribunale non può pronunciarsi sulla valutazione espressa dalla Commissione quanto all’idoneità di una prassi o di una normativa nazionale a garantire l’esecuzione di una sentenza per inadempimento senza, parimenti, pregiudicare detta competenza esclusiva della Corte.

F. Cherubini


Scarica documento