Corte di Cassazione -Sezione Lavoro- Sentenza 02 dicembre 2013, n. 26951 Contratti a termine illegittimi, regime sanzionatorio e rispetto della direttiva 1999/70/CE

21.05.2014

a cura di Antonio Riccio

In tema di assunzioni a termine nel pubblico impiego privatizzato, l’art 36, comma 8, del D.Lgs. n. 80 del 1998, poi riprodotto nei medesimi termini dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dispone, come è noto, che la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e riconosce al lavoratore interessato il solo diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

La sentenza segnalata si concentra, in particolare, sul tema del risarcimento del danno spettante al lavoratore e sul legame tra questo e il rispetto dei vincoli imposti dalla direttiva 1999/70/CE.

Sul primo versante la Corte, escludendo l’operatività del solo art. 2126 c.c. e richiamando un principio già espresso dal medesimo Giudice di legittimità, conferma che le norme in materia di conclusione di contratti a termine illegittimi con la P.A., pur escludendo la conversione in contratto a tempo indeterminato, introducono “un proprio e specifico regime sanzionatorio con una accentuata responsabilizzazione del dirigente pubblico e il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore e, pertanto, è speciale ed alternativa rispetto alla disciplina di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 368 del 2001”.

Quanto al secondo aspetto, non essendo praticabile la conversione dei rapporti, secondo l’opinione della Corte è proprio tale regime sanzionatorio a rappresentare la misura “adeguata alla direttiva 1999/70/CE, in quanto idonea a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della Pubblica Amministrazione”.

In virtù di tale ragionamento il Giudice di legittimità ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva attribuito alla lavoratrice il risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità di retribuzione, che poteva ragionevolmente identificarsi nel tempo verosimilmente necessario per trovare un nuovo lavoro.

Alessandroa.baroni


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