Nota Ministero della Salute, 17 gennaio 2014 – Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.107. Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione

17.05.2014

Con l’entrata in vigore del regolamento CE n.1334/2008 e la successiva attuazione, a partire dal 22 aprile 2013, dell’elenco delle ”sostanze aromatizzanti e dei materiali di base” consentiti nella produzione degli alimenti, il settore degli aromi ha aggiunto un altro tassello verso la completa armonizzazione della legislazione alimentare (cfr. regolamento UE n.872/2012).

 Da tempo infatti questo settore è all’attenzione del legislatore comunitario, il quale, sempre nel 2008, nell’ambito della normativa sugli additivi alimentari, aveva stabilito l’elenco degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli aromi (cfr. regolamento UE n.1130/2011).

Tali regolamenti che sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri hanno reso, di fatto, superate le normative nazionali, in particolare i contenuti tecnici e gli allegati del decreto legislativo n.107/92 che hanno perso di efficacia.

Nel documento in esame si sottolinea, infatti, come le disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento CE n.1334/2008, riguardante le condizioni d’uso degli aromi, fissino non solo le condizioni generali d’uso degli aromi, ma anche quelle degli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti per cui entrambi non devono presentare un rischio per la salute dei consumatori ed il loro uso non deve indurre gli stessi in errore.

a cura di Marco Santangeli


Scarica documento