Aiuti di Stato: la Commissione approva il nuovo testo del Regolamento “de minimis”.

14.05.2014

La Commissione Europea ha adottato, in data 18 dicembre 2013, dopo ben tre consultazioni pubbliche, avviate tra il 2012 e il 2013, il nuovo Regolamento sugli aiuti di importanza minore  (“de minimis”) i quali non sono soggetti alla procedura di notifica in quanto non ritenuti pregiudizievoli della concorrenza e degli scambi nel mercato interno. Tutte le misure di aiuto che soddisfano i criteri stabiliti dal presente Regolamento non costituiscono, dunque, aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, par. 1, del TFUE e sono pertanto dispensati dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione per la loro autorizzazione.

Nello specifico, la riforma della predetta normativa si pone quale obiettivo precipuo quello di semplificare e chiarire le regole in materia, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

Più nel dettaglio, le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento sono le seguenti:

–         Il massimale di 200.000 € rimane invariato, dunque l’importo complessivo degli aiuti cosiddetti “de minimis” concessi da uno Stato membro ad un’impresa unica non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Esso continua ad essere necessario affinché tali misure non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e non falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Rimane invariato anche il sistema di monitoraggio delle misure, consistente nella scelta, da parte degli Stati membri, tra una dichiarazione di aiuti da parte del beneficiario o l’istituzione di un registro centrale;

–         Le imprese versanti in gravi difficoltà finanziarie non sono più escluse dall’applicazione del presente Regolamento e pertanto possono beneficiare di un aiuto cosiddetto “de minimis”;

–         Viene semplificata e specificata la definizione di impresa. Il nuovo Regolamento fornisce criteri chiari per stabilire quando una o due imprese di uno stesso Stato membro debbano essere considerate impresa unica;

–         I prestiti  assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50% del prestito e non superiori a € 1.000.000 su un periodo di 5 anni  o a  € 500.000 su un periodo di 10 anni, possono beneficiare del Regolamento sugli aiuti di importanza minore se soddisfatte determinate condizioni.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti consultare il seguente link:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1293_en.htm

Il testo del nuovo Regolamento sugli aiuti “de minimis” può essere reperito al seguente link:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_it.pdf

a cura di Giorgiana Grazioli