Stipulato un accordo tra la Commissione politiche UE del Senato e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali

12.05.2014

a cura di Luca Bartolucci

 

Nella seduta del 24 settembre 2014, la 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato ha approvato, in base all’art. 50, comma 2 r. S., una risoluzione (DOC. XXIV, N. 35), a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulla collaborazione tra la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Relatore dell’accordo è stato il Presidente della Commissione Vannino Chiti (PD).

Come è noto, il Trattato di Lisbona ha per la prima volta riconosciuto un ruolo attivo alle Assemblee legislative regionali: l’art. 6, comma 1, del Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato a tale Trattato stabilisce che “spetta a ciascun Parlamento nazionale o a ciascuna camera dei Parlamenti nazionali consultare all’occorrenza i Parlamenti regionali con poteri legislativi”.

Invero, sul versante interno, poco è stato fatto finora per applicare tale disposizione. L’art. 24 della legge n. 234 del 2012, relativo alla partecipazione delle Regioni alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea, nomina i Consigli regionali in riferimento all’informazione che devono ricevere: è stabilito che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei trasmetta alla Conferenza delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali gli atti e i progetti di atti europei. L’art. 25 della medesima legge si occupa, invece, della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e stabilisce che i Consigli regionali possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome: disposizione che ribadisce il contenuto dell’art. 6, comma 1, del Protocollo, senza però prevedere termini o modalità con le quali i Consigli regionali possano far pervenire tali osservazioni. Per rendere la disposizione effettivamente operativa, è necessaria o una modifica dei regolamenti parlamentari oppure l’instaurarsi di una procedura sperimentale. L’accordo di collaborazione in commento si posiziona in questo secondo filone.

L’accordo, infatti, prevede di “mettere in campo, in modo continuativo e sistematico, una strategia di collaborazione tra la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali”, soprattutto per quanto riguarda la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l’esame dei pareri espressi nell’ambito del “dialogo politico” con la Commissione europea e l’esame del Programma di lavoro della Commissione europea.

Si mira, dunque, ad un coinvolgimento delle Assemblee regionali sui principali temi di interesse comune. L’accordo assume particolare interesse per due ordini di motivazioni: innanzitutto a causa dell’innovativo canale di collegamento che propone tra Camere e Assemblee legislative regionali (anche considerata la perdurante inattuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sull’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti di regioni ed enti locali) e, in secondo luogo, per il nuovo ruolo del Senato previsto dal disegno di legge di revisione costituzionale attualmente in discussione, che lega ad un Senato rappresentativo anzitutto delle Regioni questo nuovo ruolo “europeo” (a tal proposito, peraltro, è da rilevare come la Camera dei deputati non risulta aver assunto una iniziativa simile).

La risoluzione propone alcune procedure sperimentali: l’audizione di rappresentanti della Conferenza presso la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato per la discussione dei dossier europei a carattere generale ritenuti di interesse comune, a partire dal Programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea; l’audizione informale di rappresentanti della Conferenza presso la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato prima delle riunioni in cui siano discusse tematiche di interesse comune; l’individuazione, al fine di una concreta attuazione dell’articolo 8, comma 3, dell’articolo 9, comma 2, e dell’articolo 25 della legge n. 234 del 2012, di una procedura standard che consenta alle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di essere informate preventivamente in merito al calendario delle sedute della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, così permettendo alle stesse di far pervenire le proprie osservazioni e le proprie proposte in tempo utile per l’esame parlamentare; l’impegno della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato a dare evidenza, nelle proprie deliberazioni sulle singole proposte europee, dei punti qualificanti sollevati dalle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; all’inizio dell’anno, la Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato e la Conferenza organizzano, con i propri componenti, un incontro di programmazione e confronto politico sui principali temi di interesse comune.

Alessandroa.baroni