Entrata in vigore il 1° gennaio 2014 la L. 27 dicembre 2013 n. 147, legge di stabilità 2014. Norme in materia di servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale.

12.05.2014

La legge di stabilità 2014, entrata in vigore il primo gennaio 2014, ha introdotto alcune importanti disposizioni concernenti i servizi pubblici locali.
In primo luogo la legge prevede che siano definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro il 31 marzo 2014 i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi con criteri uniformi a livello nazionale. È previsto che i costi standard siano determinati per ciascuna modalità di trasporto, tenendo conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell’ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile (art. 1, comma 84 legge di stabilità 2014). Il comma seguente della legge stabilisce che a partire dall’anno 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sia ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse.
La legge ha inoltre apportato alcune modifiche alla disciplina dell’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. In particolare, è stato modificato l’articolo 18 del d.lgs. n. 422/1997 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997;422). La norma modificata riguarda l’affidamento dei contratti di servizio pubblico per la gestione del servizio. La legge di stabilità ha abrogato la norma che disponeva l’esclusione dalle procedure concorsuali per la scelta del gestore del servizio delle società che, in Italia o all’estero, gestiscono servizi in affidamento diretto o a seguito di procedure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse controllate o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. La legge ha sostituito la predetta disposizione con una norma che esclude la possibilità di partecipare ad alcuna procedura per l’affidamento dei servizi per le società destinatarie di affidamenti non conformi alla normativa europea sull’affidamento dei contratti di servizio pubblico e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, anche se già avviata, salve le imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale (art. 1 – Comma 556 legge di stabilità 2014).
La legge interviene anche sulla disciplina degli ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali, art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138). In particolare è stato abrogato il comma 5 dell’art. 3-bis che prevedeva che le società in house fossero assoggettate al  patto  di stabilità  interno  secondo  le  modalità  definite con decreto ministeriale sotto la vigilanza dell’ente locale.
Il testo della legge di stabilità è reperibile al seguente link:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147
a cura di Livia Lorenzoni