Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 [G.U. n. 82 dell’8 aprile 2014] – Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute

08.05.2014

È stato pubblicato in data odierna, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 82, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che entrerà in vigore il 23 aprile p.v., recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”.

In sintesi, il Ministero della Salute si articola in dodici Direzioni generali (ulteriormente disciplinate dal predetto regolamento), le quali assumono le seguenti denominazioni:

a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;

b) Direzione generale della programmazione sanitaria;

c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico;

e) Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;

f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure;

g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

h) Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione;

i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;

l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute;

m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali;

 n) Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio.

 Le suddette Direzioni Generali sono coordinate da un Segretario generale, il quale, nominato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro ed esercita le funzioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in particolare: coordinamento delle attività delle direzioni generali, anche attraverso la convocazione della conferenza dei direttori generali per l’esame di questioni di particolare rilievo; risoluzione dei conflitti di competenza fra le direzioni generali; coordinamento degli interventi delle direzioni generali in caso di emergenze sanitarie internazionali e informazione al Ministro sugli interventi svolti dalle direzioni generali conseguenti a stati di crisi, anche internazionali; coordinamento con le direzioni generali delle attività di formazione del personale sanitario; raccordo con le direzioni generali per le attività inerenti ai rapporti con le Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; formulazione, sentiti i direttori generali, di proposte al Ministro ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; adozione, nelle more dell’attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, anche ad interim, dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’azione amministrativa delle direzioni generali.

Alessandroa.baroni


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