Il Presidente è competente a decidere la costituzione di parte civile del Senato?

07.05.2014

a cura di Renato Ibrido

 Il 5 febbraio 2014 il Presidente del Senato, Grasso, ha dato incarico all’Avvocatura dello Stato di rappresentare il Senato quale parte civile nel processo presso il Tribunale di Napoli che vede imputato Silvio Berlusconi per la presunta corruzione di alcuni senatori. Nel relativo comunicato stampa del 5 febbraio, il Presidente ha sottolineato che «l’identificazione, prima da parte del Pubblico Ministero poi del Giudice, del Senato della Repubblica italiana quale “persona offesa” di fatti asseritamente avvenuti all’interno del Senato, e comunque relativi alla dignità dell’Istituzione» pone «un ineludibile dovere morale di partecipazione all’accertamento della verità, in base alle regole processuali e seguendo il naturale andamento del dibattimento».

Diversamente dall’ipotesi di costituzione nel conflitto di attribuzione presso la Corte costituzionale, sulla quale per prassi consolidata è chiamata a pronunciarsi l’Assemblea, in Senato non sussistono norme che individuino l’organo competente a decidere la costituzione di parte civile dell’Istituzione.

Nel caso di specie, il Presidente, dopo aver udito i diversi orientamenti espressi dai membri del Consiglio di Presidenza, ha assunto personalmente la decisione nella veste di “rappresentante del Senato” ai sensi dell’art. 8 del Regolamento.

Nella successiva seduta antimeridiana dell’Assemblea del 6 febbraio sono intervenuti, a titolo personale, numerosi senatori del Gruppo Forza Italia-PdL i quali hanno contestato la decisione del Presidente, in quanto la maggioranza dei componenti del Consiglio aveva espresso parere contrario alla costituzione di parte civile.

Il Presidente ha peraltro chiarito di non aver mai sottoposto la questione ad una deliberazione formale del Consiglio di presidenza, anche perché i casi nei quali il parere deve essere richiesto al Consiglio di Presidenza sono tassativamente indicati dal Regolamento. Il Presidente ha inoltre precisato che la decisione assunta consente di rispettare il termine di decadenza per la costituzione di parte civile, fissato per l’11 febbraio 2014, e che in ogni caso l’Assemblea dispone «degli strumenti parlamentari» per revocare la costituzione di parte civile.

Alessandroa.baroni