Corte di Cassazione, sez III, 6 Ottobre 2014, n. 21025: in materia di risarcimento del danno

06.05.2014

La Suprema Corte ha affermato che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico-chirurgica  l’attore deve provare l’esistenza del contratto ( o il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o delle della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.

a cura di Lucia Rossi


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