La Suprema Corte ha affermato che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico-chirurgica l’attore deve provare l’esistenza del contratto ( o il contatto sociale) ed allegare l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto e/o delle della struttura sanitaria dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.
Corte di Cassazione, sez III, 6 Ottobre 2014, n. 21025: in materia di risarcimento del danno
06.05.2014