Corte di Cassazione, sez. VI Penale, 5 Novembre 2014, n. 45844: sulla valutazione delle conseguenze sulla salute in seguito al rifiuto del ricovero ospedaliero.

05.05.2014

Integra l’ipotesi delittuosa contemplata dall’art. 328, comma primo, codice penale, il rifiuto di procedere al ricovero ospedaliero di un malato opposto dal medico responsabile del reparto esclusivamente se il ricovero doveva ritenersi indifferibile per la sussistenza di un effettivo pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona.

Ne discende che non tutte le omissioni di ricovero ospedaliero da parte del medico di turno integrano la su indicata fattispecie incriminatrice, ma soltanto quelle legate ad una situazione di indefferibilità, in cui l’urgenza del ricovero sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo conto, ovviamente delle peculiari caratteristiche e delle specificità  di ogni singolo caso concreto.

La Corte, inoltre, specifica che sotto altro, ma connesso, profilo il potere demandato al sanitario di decidere sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente non può prescindere dal dovere di formulare una diagnosi o, comunque, di accertare le reali condizioni di chi, lamentando un grave stato di sofferenza, solleciti l’intervento del servizio di pronto soccorso; ne consegue che il rifiuto di effettuare la visita medica, nelle predette circostanze, non integra una valutazione discrezionale del medico ma si risolve in un indebito comportamento omissivo.

a cura di Lucia Rossi


Scarica documento