Dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale). Le disposizioni censurate, prevedendo la stabilizzazione di personale non dirigenziale a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, interferiscono sia con le funzioni del Commissario ad acta, sia con i principi di contenimento della spesa pubblica di cui è espressione il Piano di rientro dal disavanzo sanitario.
La sentenza esamina la q.l.c. dell’art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Calabria 29 marzo 2013, n. 12 (Provvedimenti per garantire la piena funzionalità del Servizio Sanitario regionale), che prevede la stabilizzazione a certe condizioni di personale non dirigenziale a tempo determinato presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria.
Secondo il Governo, le disposizioni censurate violerebbero gli art. 117, co. 3, e 120 Cost., perché in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica discendente dai commi 80 e 95 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a norma dei quali, in costanza dei Piano di rientro, è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che ostacolino la sua attuazione. Esse, inoltre, violerebbero in maniera diretta i vincoli posti dal medesimo piano, che comportano il blocco automatico del turnover del personale del Servizio sanitario regionale (prorogato fino al 31 dicembre 2014), e lederebbero le competenze del Commissario ad acta, chiamato a provvedere alla razionalizzazione e al contenimento della spesa per il personale.
Richiamando la sua consolidata giurisprudenza in materia, la Corte accoglie la ricostruzione proposta dal ricorrente e dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme censurate.