Consiglio di Stato, Sez. V, 10/09/2014 n. 4599 sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali.

03.05.2014

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato, mediante apposita sentenza n. 4599, depositata in data 10 settembre 2014, in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Nella controversia in oggetto, una società mista pubblico-privata, gestore provvisorio del servizio idrico integrato in un Comune della Regione Campania, ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale competente l’annullamento della delibera comunale n. 11 del 14 giugno 2012, mediante la quale il Comune ha deciso di aderire nuovamente al consorzio C.A.B.I.B. per lo svolgimento del medesimo servizio pubblico. Più nel dettaglio, il Comune avrebbe affidato direttamente in house, ovvero senza l’indizione di una gara ad evidenza pubblica, la gestione del servizio idrico integrato al suddetto consorzio.

Il TAR Campania, mediante apposita sentenza n. 1925, resa in data 11 aprile 2013, ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate dal ricorrente. Quest’ultimo, infatti, contestava, tra le altre cose, la carenza di motivazione circa la mancata indizione di una gara pubblica per l’individuazione del gestore del medesimo servizio pubblico e la mancanza dei requisiti del ‘controllo analogo’ e dell’attività prevalente per l’affidamento nella modalità in house.

Il ricorrente ha così presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la riforma della sentenza del TAR Campania in quanto da esso ritenuta erronea ed ingiusta in virtù di tre motivi di gravame, rubricati, come riportato nel testo della sentenza, nel seguente modo: il primo “Sulla carenza di motivazione e istruttoria della deliberazione n. 11/2012 (Adesione al Consorzio C.A.B.I.B. e affidamento diretto del S.I.I. per vent’anni”), il secondo “Sugli ulteriori profili di carenza di motivazione e contraddittorietà della deliberazione n. 11/2012” ed il terzo “Sulla mancanza di requisiti per l’affidamento in house al C.A.B.I.B.”.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello deliberando quanto segue:

L’affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi come un’ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse”.  Pertanto, la decisione di un ente in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, inclusa quella di ricorrere all’affidamento diretto in house, a condizione che sussistano in capo al soggetto affidatario i requisiti della totale partecipazione pubblica, del ‘controllo analogo’ e dell’attività prevalente, “costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti”.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201305504/Provvedimenti/201404599_11.XML

A cura di Giorgiana Grazioli