Trasporti: l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni di competenza dell’Autorità.

01.05.2014

All’esito di una consultazione conclusasi il 27 giugno 2014, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha adottato un Regolamento per disciplinare il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

Attraverso la procedura stabilita nel Regolamento i passeggeri o le associazioni rappresentative legittimate che abbiano già presentato reclamo all’impresa ferroviaria, possono rivolgersi all’Autorità  per la corretta applicazione del regolamento comunitario utilizzando  l’apposito Modulo di reclamo.

La disciplina della presentazione del reclamo prevede che questo sia improcedibile ove non preceduto da reclamo al soggetto responsabile della violazione. Il regolamento disciplina poi l’attività preistruttoria, l’avvio del procedimento sanzionatorio e le relative comunicazioni, stabilendo un termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento. È poi regolata la partecipazione degli interessati e la fase decisoria e le caratteristiche del provvedimento sanzionatorio che deve essere adeguatamente motivato, notificato all’impresa destinataria e deve recare il termine per ricorrere all’autorità giudiziaria competente.

Il testo del Regolamento è reperibile al seguente link: http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2014/07/Regolamento-ART-sanzioni-violazione-diritti-passeggeri-ferrovie.pdf

a cura di Livia Lorenzoni