Sentenza della Corte Costituzionale, 23 luglio 2013, n.228, sull’illegittimità costituzionale dell’art. 79 della l. r. Molise n. 2 del 2012, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico all’”Azienda speciale regionale Molise Acque

31.05.2013

La Corte Costituzionale, con apposita sentenza n.228 del 23/7/2013, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 79 della l. r. Molise n. 2 del 2012, nella parte in cui affida direttamente la gestione del servizio idrico all’”Azienda speciale regionale Molise Acque”.

La disciplina inerente all’affidamento e alla gestione del servizio idrico integrato rientra nelle materie di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente le quali sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre alla legge regionale spetta unicamente di predisporre, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, l’attribuzione delle funzioni delle abolite Autorità d’ambito territoriale ottimale (AATO), ma non di provvedere direttamente all’esercizio di tali funzioni affidando la gestione del servizio ad un determinato soggetto. Dunque, la legge regionale deve limitarsi all’individuazione dell’ente o del soggetto deputato all’esercizio delle competenze un tempo spettanti all’Autorità d’ambito territoriale, al quale compete l’onere di deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di provvedere all’aggiudicazione della gestione.

A tal proposito, la Corte Costituzionale, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 79 della legge regionale Molise n. 2 del 2012, nella parte in cui affida, in via diretta, la gestione del servizio idrico integrato all’Azienda regionale speciale Molise Acque, ente di diritto pubblico strumentale della regione, “sottraendo al soggetto subentrato all’Autorità d’ambito il potere di scelta delle modalità di affidamento della gestione del servizio idrico integrato”, in quanto viola la competenza esclusiva dello Stato nelle materie di tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente, nel cui ambito rientra anche la disciplina delle AATO e dei nuovi soggetti che ad esse subentrano. La suddetta norma si pone in contrasto con la normativa statale in materia e, quindi, viola l’art. 117, 2 comma, lettere e) ed s), Cost. “Essa, infatti,”, come riportato nel testo della sentenza, “da un lato, esclude che l’ente individuato dalla Regione come successore delle competenze dell’AATO deliberi, con un proprio atto, le forme di gestione del servizio idrico integrato e provveda all’aggiudicazione della gestione del servizio; dall’altro, con disposizione che tiene luogo di un  provvedimento, stabilisce essa stessa che il predetto servizio sia affidato specificamente alla citata azienda pubblica regionale, precisamente individuata dalla medesima legge regionale del Molise”.

a cura di Giorgiana Grazioli