Dal 1° gennaio è in vigore il “Fiscal Compact”.

30.05.2013

Dal 1° gennaio 2013, è entrato in vigore il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell’Unione economica e monetaria, più noto come “Fiscal Compact” o “Patto di bilancio”[1], sottoscritto nel Consiglio europeo del 2 marzo 2012 da  25 Paesi membri alla stregua di accordo intergovernativo, a seguito della mancata adesione di Gran Bretagna e Repubblica Ceca.

Il 21 dicembre scorso, con il deposito del dodicesimo strumento di ratifica da parte della Finlandia, si è infatti raggiunto il numero necessario di ratifiche tra i 17 Stati membri dell’Eurozona per l’entrata in vigore, che si aggiunge alle adesioni di Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Il Trattato si applica ai Paesi contraenti la cui moneta è l’Euro, benché ad esso abbiano aderito anche quattro Paesi non-Euro: Danimarca, Lettonia, Lituania e Romania per i quali il Trattato sarà vincolante una volta che abbiano adottato l’Euro, o in mancanza una volta che abbiano espresso l’intenzione di vincolarsi in tutto o in parte alle sue disposizioni.

 

L’entrata in vigore del“Fiscal Compact” ha reso operativo un pacchetto di norme che introducono una rafforzata disciplina fiscale e una più stretta sorveglianza sui conti pubblici in tutta l’area euro. In particolare il Trattato ribadisce e rafforza i vincoli di Maastricht e le regole del Patto di Stabilità e Crescita (PSC), imponendo l’obbligo di introdurre negli ordinamenti nazionali, preferibilmente a livello costituzionale, ed entro il 1° gennaio 2014, la “regola d’oro” del pareggio di bilancio insieme con un meccanismo di correzione automatica in caso di scostamento da tale regola, -sulla cui corretta trasposizione a livello nazionale è competente la Corte di giustizia dell’UE, con poteri di imporre sanzioni in caso di inosservanza delle proprie decisioni in materia. La soglia per disavanzo strutturale massimo è ridotta allo 0,5%, o all’1% per i Paesi con debito pubblico inferiore al 60% del PIL, mentre è ribadito l’obbligo di ridurre il debito pubblico di un ventesimo l’anno sino al valore del 60 per cento sul PIL. Sono inoltre definite una serie di procedure di controllo e sanzione volte a garantire l’efficacia e la piena osservanza delle regole, tra cui il rafforzamento della procedura per i disavanzi eccessivi attraverso l’estensione del meccanismo del reverse voting a tutte le sue fasi.  Contrariamente alle aspettative, il Trattato non affronta il tema degli Eurobond, ma si limita a introdurre stringenti obblighi di informativa e di coordinamento con Consiglio e Commissione circa la presentazione dei piani di emissione dei titoli di debito pubblico. Un’ulteriore novità è infine rappresentata dal riconoscimento formale dell’Euro Summit, come istanza di coordinamento e di discussione al più alto livello politico delle questioni legate all’appartenenza all’area Euro.

Se dal punto di vista giuridico il Trattato si colloca al di fuori del quadro europeo, le disposizioni in oggetto fanno tuttavia leva sulle istituzioni europee per poter operare, e costituiscono in sostanza una riproduzione delle principali misure precedentemente introdotte nell’ordinamento giuridico UE, tra cui i cinque regolamenti e la direttiva del Six-Pack, volte a perseguire un maggiore coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e a rafforzarne i meccanismi di controllo e sanzione, che sono qui irrigidite per il fatto che una loro modifica è necessariamente subordinata alla decisione unanime di tutte le parti contraenti. E in effetti l’intenzione, come stabilito nell’articolo 16, è di incorporare i contenuti del trattato nell’ordinamento giuridico europeo entro il 2018. Con la ratifica del Trattato e del corretto recepimento dei suoi elementi fondamentali, è inoltre ora possibile per le parti contraenti accedere al Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), istituito anch’esso attraverso un accordo internazionale ma ricondotto formalmente nell’architettura giuridica dell’Unione attraverso un apposito rinvio nel rinnovato art.136 TFUE. La concessione di assistenza finanziaria da parte del MES è infatti subordinata alla ratifica del “Fiscal Compact” da parte degli Stati contraenti.

 

Scaturito dalla convinzione che la crisi dell’Eurozona sia essenzialmente legata all’eccessivo indebitamento del settore pubblico in alcuni Paesi indisciplinati dal punto di vista fiscale, il “Fiscal Compact” rappresenta ad oggi l’ultima tappa del percorso di rafforzamento della governance economica europea intrapreso, in reazione agli squilibri economico-finanziari nell’Eurozona e alla crisi dei debiti sovrani, allo scopo di ripristinare la stabilità dell’euro e l’equilibrio delle finanze pubbliche nell’Unione economica e monetaria (UEM).

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/fiscal-compact-enters-into-force-on-1-january-2013?lang=en

Per approfondimenti: http://www.consilium.europa.eu/media/1478399/07_-_tscg.en12.pdf

 


[1]    Dal nome del Titolo III del Trattato dedicato alla disciplina di bilancio.

a cura di Valeria Cusseddu