TAR Sicilia, sez. III, 26/9/2013 n. 1717, la istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del d. l. n. 1 del 2012 ricade nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente

29.05.2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, si è espresso, con apposita sentenza n. 1717, depositata in data 26 settembre 2013, in materia di istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo 11 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27.

Nel caso di specie, la controversia è sorta in seguito al provvedimento, adottato dal Commissario straordinario del Comune di Palermo, mediante il quale è stata disposta l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’articolo 11 del d. l. n. 1 del 2012.

Più nel dettaglio, il ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento nella parte in cui prevede l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in una via situata nelle vicinanze di quella dove è ubicata la farmacia di sua proprietà. A suo avviso, mediante tale nuova istituzione, si determinerebbe una sovrapposizione della nuova sede a quella preesistente in pianta organica. Inoltre, il provvedimento sarebbe altresì privo di idonea motivazione riguardo le ragioni per le quali la localizzazione della nuova sede sia avvenuta in un’area a bassa densità abitativa e già servita in maniera adeguata da ben quattro farmacie, di cui tre in esercizio ed una di nuova istituzione.

Il ricorrente ha pertanto impugnato la delibera del Commissario straordinario del Comune di Palermo deducendo, tra l’altro, violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 nel testo modificato e integrato dall’articolo 11 del d. l. n. 1 del 2012; violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 della l. n. 27 del 2012.

Il TAR Sicilia ha dichiarato infondate le doglianze dedotte dal ricorrente stabilendo, secondo quanto riportato nel testo della sentenza, che “ In linea generale, sotto il profilo del sindacato di legittimità delle scelte del Comune, il Collegio osserva che l’individuazione delle farmacie di nuova istituzione, così come la revisione complessiva della pianta organica, costituisce scelta che ricade nell’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente, nell’ottica della migliore realizzazione degli interessi pubblici sottesi, preordinati a garantire accessibilità e fruibilità del servizio ed una conseguente equa distribuzione delle farmacie sul territorio”.

Per ciò che concerne l’ubicazione della nuova sede farmaceutica, il Tribunale afferma che “l’allocazione della nuova farmacia (..) costituisce quanto meno espressione di una scelta tendente a garantire un’equilibrata distribuzione del servizio in una zona che proprio per le notorie caratteristiche socio-morfologiche ed avuto riguardo alle strutture di interesse pubblico che gravitano nella zona (..), necessitava di un rafforzamento del servizio”, e che, inoltre, la farmacia del ricorrente si trova in posizione diametralmente opposta a quella di nuova istituzione.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2012/201201176/Provvedimenti/201301717_01.XML

a cura di Giorgiana Grazioli