Tar Liguria, 29 luglio 2013, n. 1113 sulla competenza della Giunta comunale ad istituire nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012.

29.05.2013

Il tribunale osserva che il mutamento normativo è stato di portata assai ampia, e che da esso è derivato un quadro giurisprudenziale assai variegato.Il Consiglio di Stato si è pronunciato recentemente in argomento (sent. 31.3.2013, n. 2990) rilevando che il nuovo sistema non ha cancellato la previsione del numero chiuso delle zone – non più sedi – farmaceutiche, che ha conservato alla funzione comunale un tratto pianificatorio, e che essa non viene esercitata in una sola e prevista occasione, ma ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

In tale contesto la giurisprudenza di primo grado si è divisa tra coloro (ad esempio tar Lazio, 16.4.2013, n. 578, tar Basilicata 2.8.2012, n. 379) che hanno privilegiato la natura pianificatoria dell’atto comunale, che ha oltre a tutto riguardo ad un servizio pubblico, e coloro che hanno invece (tar Lazio, 16.4.2013, n. 3828, tar Campania, 30.5.2013, n. 2821 e 8.3.2013, n. 807; tar Lombardia 2.5.2013, n. 402; tar Puglia, 24.4.2013, n. 941) sottolineato il tratto gestionale della funzione rimessa al comune.

Il collegio deve aderire a quest’ultima prospettazione, atteso che la natura pianificatoria dell’attività comunale si esplica nell’ambito della sola ricognizione degli abitanti e nell’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio; ne consegue che non si ravvisano i presupposti per ritenere applicabili gli artt. 42 del d.lvo 18.8.2000, n. 267 e 20 e 21 dello statuto vigente nel comune, per ritenere il consiglio competente in argomento. La disposizione legislativa che delinea il ruolo del consiglio comunale precisa infatti che tale organo ha un’attribuzione tassativamente individuata, e che è invece la giunta a fungere da soggetto dotato di competenza generale e residuale.

Carmela Salerno


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