Corte costituzionale, sentenza n. 73 del 2013 – Le procedure selettive interamente riservate, volte a stabilizzare personale assunto a tempo determinato, sono illegittime

29.05.2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della regione Puglia 15 maggio 2012, n. 11 ( misure urgenti per l’accelerazione della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale). Il ricorrente ritiene che la disposizione impugnata contrasterebbe con numerosi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nonché con gli art. 3 e 97 Cost., considerato che la disposizione censurata consente l’assunzione di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale.

La Corte dichiara l’illegittimità dell’art. 1, comma 2, della l.r. Puglia n. 11 del 2012, per violazione dell’art. 97 Cost.

Infatti, il legislatore regionale con l’art. 1, comma 2, l.r. Puglia n. 11 del 2012 ha previsto l’avvalimento a tempo determinato di personale selezionato in base ad una procedura dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 97 Cost., con la conseguenza che i vizi di tale procedura si ripercuotono anche sulla disposizione oggetto del giudizio.

L’utilizzo delle graduatorie formate si al l’esito di procedure non rispondenti al principio del pubblico concorso, contrastano infatti con l’art. 97 Cost., sia quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, sia quando l’intendimento è, come nel caso oggetto di giudizio, quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato.

a cura di Giovanna Perniciaro