Corte costituzionale, sentenza n. 289 del 2010 – Illegittimità costituzionale della l.r. Abruzzo n. 51 del 2010 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)

29.05.2013

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo), in riferimento agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione,

Ad avviso del ricorrente, la norma impugnata, stabilendo che, nelle more dell’assegnazione di personale, anche tramite procedura selettiva, alla struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente in essere presso quell’ufficio fino a completa copertura della relativa pianta organica, vìola gli artt. 3 e 97 Cost., perché, non indicando alcun termine, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali e senza il rispetto dei requisiti richiesti, per il conferimento di tali incarichi, dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e dell’accesso all’impiego pubblico tramite concorso.

A parere della Corte la questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è fondata. Tale disposizione riserva, infatti, alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, categoria nella quale rientrano i contratti oggetto della proroga stabilita dalla norma censurata.

Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale che prevedeva la facoltà per le amministrazioni di disporre la proroga dei contratti di collaborazione in essere, affermando che una simile disposizione, attenendo ad uno degli aspetti della disciplina (di diritto privato) di tali contratti, vale a dire la loro durata, incideva sulla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 170 del 2011).

Questo è anche il caso della norma oggetto dell’attuale questione, la quale prevede una proroga, senza un limite massimo prefissato, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 51 del 2010, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con assorbimento degli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.

a cura di Giovanna Perniciaro