Cass. civ. – Sez. Unite, 06 settembre 2013, n. 20566 (rv. 627352) Società Pep Azioni Esercizi Aeroportuali Sea c. Min. Infrastrutture Trasporti e altri

29.05.2013

Le Sezioni Unite definiscono il criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di trasporto aereo, attribuendo al giudice ordinario la giurisdizione sulla mancata emanazione dei decreti ministeriali di determinazione dei diritti aeroportuali.

La controversia che ha condotto alla sentenza in commento concerne la mancata emanazione di decreti ministeriali sull’aumento annuale dei diritti aereoportuali previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 190. A seguito di tale inadempimento, la società per azioni esercizi aeroportuali S.E.A. si è rivolta al giudice ordinario per ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni da essa subiti per non aver potuto riscuotere i diritti maggiorati nella misura prevista.

La corte d’appello ha declinato la propria giurisdizione ritenendo che la determinazione con decreto ministeriale dei diritti aeroportuali risponda una ragione di pubblico interesse attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione di giurisdizione, hanno rilevato come la circostanza che la determinazione dei diritti aeroportuali risponda anche a ragioni d’interesse pubblico non è di per sé risolutiva. L’elemento determinante ai fini del riparto di giurisdizione consiste infatti nello stabilire se, in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico, l’amministrazione sia o meno dotata di un potere di supremazia, rispetto al quale la posizione del privato assume la natura di interesse legittimo.

Chiarito preliminarmente che l’attinenza della vicenda alla materia dei servizi pubblici di trasporto non è sufficiente a ricondurre la fattispecie nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33 (applicabile ratione temporis), le Sezioni Unite si interrogano sulla sussistenza o meno dell’esercizio di un potere autoritativo da parte dell’amministrazione nell’emanazione annuale dei decreti prescritti dal legislatore. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, a partire dalla celebre sentenza n. 204 del 2004, ha affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non può estendersi a controversie alle quali sia del tutto estraneo l’esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione.

La sentenza afferma che per valutare la natura autoritativa di un provvedimento è necessario determinare se sia esercitato “un potere discrezionale di valutazione e ponderazione del pubblico interesse, in difetto del quale la competente autorità potrebbe determinarsi a non emanare quell’atto, oppure, in presenza di condizioni che lo consentano, a modificarlo o a revocarlo in un momento successivo”.

Nella fattispecie in esame il collegio ha precisato che i decreti ministeriali da emettere hanno carattere vincolato non solo in relazione al contenuto (decreti tenuti a maggiorare i diritti aeroportuali in misura corrispondente al tasso programmato d’inflazione), bensì anche con riferimento alla loro stessa emissione, prevista direttamente dalla legge. Pertanto l’attività provvedimentale richiesta all’amministrazione ha carattere meramente accertativo dell’esistenza dei presupposti dai quali la maggiorazione dei diritti aeroportuali direttamente dipende.

La Corte esclude quindi la sussistenza di un potere autoritativo tale da giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto è la legge stessa ad imporre all’amministrazione all’emanazione i decreti ministeriali ed il loro contenuto è vincolato ad un parametro predeterminato.

La sentenza è reperibile al seguente link:

http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=46SE0001336019&FT_CID=5364&OPERA=46

a cura di Livia Lorenzoni