In caso di parità di voti nell’elezione dei deputati Segretari, in assenza di una disciplina nel Regolamento della Camera, qual è il criterio risolutivo da applicare?

25.05.2013

Nella seduta pomeridiana della Camera di giovedì 21 marzo 2013, in seguito alle elezioni per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza, risultavano elette in qualità di Segretarie, e a parità di voti, gli onorevoli Azzurra Pia Maria Cancelleri e Claudia Mannino (entrambe appartenenti al gruppo M5s).

Il Presidente Boldrini, osservando la mancata disciplina nel regolamento della Camera della fattispecie verificatasi, escludeva che si potesse procedere a una ulteriore votazione – anche di ballottaggio – in assenza di una esplicita disposizione e suggeriva di individuare il criterio risolutivo, traendolo dalle analoghe fattispecie disciplinate nel regolamento.

In particolare, la Presidenza richiamava l’art. 20, co. 2, dove si prevede che, nel caso dell’elezione dei Presidenti di Commissione, il criterio da adottare in presenza di parità di voti sia quello dell’anzianità per elezione e, in caso di medesima anzianità per elezione, quello della anzianità per età. Analogo criterio è previsto per l’elezione dei Vicepresidenti e dei segretari di Commissione.

Si richiamava, inoltre, anche l’art. 2 co. 1, reg. Cam., con riferimento all’individuazione del Vicepresidente chiamato a presiedere con funzioni di Presidente provvisorio la prima seduta di ciascuna legislatura. L’articolo in questione stabilisce che l’Assemblea è presieduta dal più anziano per elezione tra i Vicepresidenti della legislatura precedente. Quando nessuno di essi sia presente, si risale ai Vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l’Assemblea è presieduta dal decano per età.

Alla luce delle disposizioni richiamate, si stabiliva che quello dell’anzianità per elezione e, in subordine, quello dell’anzianità per età potevano ritenersi criteri di portata generale, cui ricorrere in tutti i casi in cui – come in quello in esame – non vi siano disposizioni specifiche.

La conclusione cui perveniva la Presidenza risultava rafforzata anche dalla lettura del Regolamento del Senato, il quale contempla espressamente, in caso di parità di voti, un unico criterio, quello dell’anzianità per età, sia per individuare la Presidenza provvisoria dell’Assemblea, sia per stabilire chi sia eletto Presidente dell’Assemblea o di una Commissione ovvero – come nel caso in specie – membro del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente Boldrini, pertanto, applicava in via analogica l’art. 20, co. 2, reg. Cam., proclamando eletta Segretaria di Presidenza l’on. Mannino, più anziana per età della deputata on. Cancelleri.

a cura di Antonio Bruno