Corte di Giustizia, causa C-219/12, in materia di riconoscimento di un impianto fotovoltaico come attività economica e conseguenze sul regime fiscale

23.05.2013

Sentenza Corte di Giustizia del 20 giugno 2013, Finanzamt Freistadt Rohbach Urfahr c. Unabhangiger Finanzsenat Aubenstelle Linza, causa C-219/12

Nel caso in esame era stata presentata alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante la detrazione dell’iva per un impianto fotovoltaico realizzato in un edificio ad uso abitativo. L’impianto in questione era privo di capacità di immagazzinamento dell’energia elettrica pertanto tutta la produzione veniva immessa in rete e remunerata a prezzo di mercato ed il proprietario dell’impianto procedeva poi al riacquisto di quanto necessario per le sue esigenze domestiche. Quest’ultimo aveva chiesto il rimborso dell’iva assolta a monte e relativa all’acquisto dell’impianto fotovoltaico installato ma l’ufficio delle imposte austriaco aveva negato il rimborso ritenendo che l’interessato non fosse autorizzato a detrarre l’iva in quanto non esercitava un’attività economica. Infatti secondo la legge austriaca è imprenditore chi esercita un’attività economica o professionale in maniera indipendente e l’impresa comprende l’intera attività dell’imprenditore. E’ considerata attività commerciale o professionale tutto ciò che ha carattere permanente ed è finalizzato a produrre redditi. 

Contro questa decisione il proprietario dell’impianto aveva presentato ricorso ritenendo di svolgere un’attività economica ai sensi di quanto previsto dalla legge ed il ricorso era stato accolto. La decisione era stata impugnata dall’ufficio imposte ed il tribunale aveva sospeso il procedimento decidendo di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione.

La Corte ha ritenuto che l’impianto installato potesse configurarsi come attività economica ed ha precisato che «lo sfruttamento dell’impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di attività economica».

a cura di Allegra Canepa