Corte Costituzionale, 31/10/2013 n. 255, in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici

22.05.2013

La Corte Costituzionale si è pronunciata, con apposita sentenza n. 255, resa in data 31 ottobre 2013, in materia di organizzazione dei servizi farmaceutici.

Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, con due distinti ricorsi notificati nel dicembre del 2012, gli articoli 3-4-8-10-13 della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21 recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio, nonché gli articoli 2-4-13, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 relativa all’assistenza farmaceutica. Più nel dettaglio, le suddette norme concernono l’organizzazione e l’assegnazione dei servizi farmaceutici e la definizione delle fattispecie di illecito e le relative sanzioni amministrative nel settore farmaceutico. Esse sono state impugnate in quanto ritenute in contrasto con i principi fondamentali della disciplina statale in materia di tutela della salute e, dunque, per violazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione e dell’articolo 9, comma 1, numero 10, del decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La Corte Costituzionale, nell’analizzare le censure prospettate dal ricorrente, ha ritenuto opportuno ricostruire il quadro normativo nel quale si inseriscono le disposizioni impugnate, prestando particolare attenzione a tre distinti profili: la potestà legislativa regionale e provinciale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, l’assetto delle competenze dei diversi livelli di governo e la spettanza del potere di determinazione delle fattispecie illecite e delle relative sanzioni nella vendita dei farmaci.

Dopo aver  ribadito che l’organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute, la quale è di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, per ciò che concerne i primi due profili, la Corte Costituzionale stabilisce che “Secondo la disciplina costituzionale, dunque, le due Province autonome esercitano, con riferimento all’organizzazione dei servizi farmaceutici, una potestà legislativa di tipo concorrente. In tale materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività. In primo luogo, vi è la determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti). In secondo luogo, vi sono la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni (…). In terzo luogo, vi è l’assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali (..) il legislatore statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi farmaceutici, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso”. Per quanto riguarda il terzo profilo, prosegue affermando che “la normativa statale stabilisce le fattispecie illecite e le sanzioni nel settore farmaceutico, in particolare rispetto alla produzione e circolazione sia dei medicinali industriali sia dei preparati galenici”.

Una volta ricostruito il quadro normativo della disciplina relativa all’organizzazione dei servizi farmaceutici, accertata la natura concorrente della potestà legislativa provinciale in materia, individuati i principi fondamentali ai quali quest’ultima deve conformarsi e analizzate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, la Corte Costituzionale dichiara: l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, lettera b) e dell’articolo 4 della legge Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, dell’articolo 2, commi 1 e 2, dell’articolo 4, comma 1, e  dell’articolo 13, comma 2, della legge Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16 limitatamente ad alcune parti degli stessi; l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito agli articoli 8, 10, 13 della legge Provincia autonoma di Trento n. 21 del 2012 e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 2012.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

a cura di Giorgiana Grazioli