Con quale modalità di voto l’Assemblea del Senato deve deliberare sugli ordini del giorno in dissenso dalle conclusioni della Giunta delle elezioni?

20.05.2013

 

a cura di Renato Ibrido

Nel corso della riunione della Giunta per il Regolamento del Senato del 15 ottobre 2013, il Presidente del Senato, sen. Grasso, ha incaricato i senatori Russo (PD) e Bernini (PDL) di svolgere una ricognizione istruttoria dei precedenti nonché dei riferimenti regolamentari e costituzionali utili a dirimere la controversia interpretativa concernente la corretta determinazione delle modalità di voto applicabili agli ordini del giorno in dissenso dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità.

L’art. 113, c. 3 Reg. Sen. stabilisce infatti che «Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone» senza peraltro chiarire se in questa fattispecie debba ricomprendersi l’ipotesi di votazione degli ordini del giorni di cui all’art. 135-ter, c. 2 Reg. Sen. In base a quest’ultima disposizione «Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta [delle elezioni e delle immunità], mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l’Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta».

La riflessione di carattere regolamentare era stata avviata a seguito della decisione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta pubblica del 4 ottobre, di proporre all’Aula la deliberazione della mancata convalida dell’elezione del sen. Berlusconi (PDL).

Nella successiva riunione della Giunta per il Regolamento del 29 ottobre, il sen. Russo, dopo aver preliminarmente osservato l’assenza di precedenti “specifici” relativi alla mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta, ha espresso l’avviso che eventuali ordini del giorno in difformità dalle conclusioni della Giunta debbano essere votati a scrutinio palese, non potendosi intendere la mancata convalida come votazione riguardante persone. Secondo il sen. Russo, tale interpretazione troverebbe conforto nel precedente “pertinente” del 6 maggio 1993, allorché la Giunta per il Regolamento del Senato statuì che le deliberazioni rese ai sensi dell’art. 68 Cost. (autorizzazione a procedere e autorizzazione all’arresto, alle perquisizioni e agli altri provvedimenti restrittivi della libertà personale) dovevano essere svolte a scrutinio palese. In questa prospettiva, se le delibere in materia di autorizzazione ex art. 68 Cost. non possono essere considerate come votazioni incidenti sulla persona, a fortiori, tale natura dovrebbe essere esclusa in relazione alle proposte della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri.

Una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 113, c. 3 e 135-ter, c. 2 Reg. Sen. è stata invece suggerita dalla sen.ce Bernini. In primo luogo, sul piano di una interpretazione letterale, la relatrice ha osservato che l’espressione «comunque» contenuta nell’art. 113, c. 3 Reg. Sen. – avverbio non presente nella corrispondente disposizione del Regolamento della Camera – farebbe propendere per l’applicabilità del voto segreto. In secondo luogo, ad avviso della relatrice, l’opzione per il voto palese determinerebbe «l’assurda conseguenza» che una deliberazione incidente sul diritto di elettorato passivo di cui all’art. 51 Cost. sarebbe esposta «al controllo della ferrea disciplina di partito», in violazione dell’art. 67 Cost. e più in generale dei principi cardini che informano una democrazia rappresentativa. Infine, questa interpretazione letterale e costituzionalmente orientata del dato regolamentare troverebbe conferma, seconda la sen.ce Bernini, in tre precedenti relativi ai casi Di Girolamo, Malentacchi e Percivalle. In tali occasioni, l’Assemblea votò a scrutinio segreto gli ordini del giorni con i quali si respingevano le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità.

Sulla base delle indicazioni emerse dalle due relazioni, la discussione della Giunta per il Regolamento è proseguita nella successiva riunione del 30 ottobre. In particolare, la sen.ce Lanzillotta (Scelta Civica) ha proposto di circoscrivere l’applicazione dello scrutinio segreto ai soli casi di decadenza previsti dal decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta “legge Severino”).

Aderendo alla proposta della sen.ce Lanzillotta, il Presidente del Senato ha posto in votazione uno schema di parere, in base al quale «nei casi di mancata convalida per incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, le deliberazioni su eventuali ordini del giorno in difformità dalle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, (…) sono sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, devono essere votate in maniera palese.

Tali deliberazioni costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare, a tutela della legittimità della propria composizione.

Pertanto, le stesse deliberazioni non rappresentano in senso proprio votazioni riguardanti persone».

Il parere è stato approvato con sette voti a favore (Buccarella, De Petris, Finocchiaro, Lanzillotta, Russo, Santangelo e Zanda). Hanno espresso voto contrario i senatori Bernini, Bruno, Calderoli, Ferrara, Palma e Zeller.

 

Alessandroa.baroni