Consiglio di Stato, Sez. V, 12/11/2013 n. 5419, in tema di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

19.05.2013

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, si è pronunciato, mediante apposita sentenza n. 5419, depositata in data 12 novembre 2013, in materia di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

Nella controversia in oggetto, una società di distribuzione del gas, ritenendo di essere titolare dal 1998 di concessione per il pubblico servizio di distribuzione del gas metano, ha impugnato, mediante apposito ricorso proposto dinanzi al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, gli atti per mezzo dei quali l’Amministrazione comunale di competenza ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del suddetto servizio.

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente ha dedotto tre motivi di doglianza. Innanzitutto, sostiene che il cosiddetto Decreto Letta, nell’imporre l’obbligo alle Amministrazioni di attribuire il servizio di distribuzione del gas tramite l’indizione di apposite gare, ha previsto, all’articolo 15, la proroga dei contratti in essere fino al 31 dicembre 2010, scadenza successivamente slittata al 31 dicembre del 2011. Ad avviso della ricorrente, “l’Amministrazione avrebbe ignorato l’art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005, secondo il quale, ogni qual volta la rete di distribuzione fosse stata realizzata fruendo delle agevolazioni finanziarie previste dalla Legge n. 784/1980, la pregressa concessione avrebbe dovuto essere, ex lege, prorogata fino al 31.12.2012”. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe violato altresì l’articolo 46 bis del D.L. n. 159/2007, in quanto “non sarebbe possibile per ogni singolo Comune indire gare, dovendo le stesse essere espletate a livello di  Ambito Territoriale Ottimale”. Infine, quale terzo motivo, ha lamentato la mancata comunicazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’adozione degli atti prodromici alla pubblicazione del bando.

Pur avendo contestato la scelta di indire la gara, la società ne ha preso parte anche se, per presunte irregolarità formali della domanda, ne è stata successivamente esclusa. Di conseguenza, con atto di motivi aggiunti, ha inoltre contestato tale esclusione.

Avendo il TAR Campania respinto il ricorso introduttivo e accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando l’atto di esclusione dalla gara, la ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza emessa dal Tribunale, nella parte in cui ha rigettato i motivi dedotti col ricorso introduttivo.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello deliberando quanto segue:

–          Per ciò che concerne il primo motivo di gravame, esso è stato rigettato sulla base del presupposto che “la concessionaria possa vedersi accordata la proroga della concessione in essere solo qualora sia stata essa stessa destinataria, in quanto esecutrice dei lavori per la realizzazione della rete di distribuzione, degli stanziamenti previsti dalla Legge n. 783/1980, ciò che nella specie non sarebbe avvenuto essendo stata una ditta terza ad eseguire i lavori in questione”;

–          In merito alla facoltà del comune di indire gare, ha statuito che “il dato letterale dell’art. 46 bis del D.L. 159/2007 non evidenzierebbe alcun divieto per le singole Amministrazioni comunali di indire, in attesa della predisposizione di procedure concorsuali d’ambito, gare autonome volte alla individuazione del gestore limitatamente al proprio territorio comunale”;

–          Infine, per quanto riguarda la mancata comunicazione, da parte dell’Amministrazione comunale, dell’intenzione di predisporre e pubblicare il bando di gara, ha stabilito che “(..) la determinazione di procedere all’indizione di una gara pubblica, trattandosi di previsione di portata generale, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento”.

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201207516/Provvedimenti/201305419_11.XML

a cura di Giorgiana Grazioli