Cons. Stato, VI, n. 4548/2013 – Nella pianificazione regionale delle attività estrattive, la partecipazione dei Comuni non è mero apporto collaborativo, ma determina aggravio decisionale.

18.05.2013

Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2013, n. 4548

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – PIANI DI COORDINAMENTO SETTORIALE – PIANO REGIONALE ATTIVITA’ ESTRATTIVE – PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI LIVELLI AMMINISTRATIVI COINVOLTI – ISPIRATA AL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE – COMPORTA SPECIFICA PONDERAZIONE APPORTI PARTECIPATIVI E ADEGUATA MOTIVAZIONE NEL MOMENTO DECISIONALE.

Nella pianificazione territoriale e di coordinamento, specie se di portata settoriale come quella dedicata alle attività estrattive,  deve essere ispirata al principio di leale cooperazione  tra gli enti territoriali ed i vari livelli di governo nell’azione pianificatoria in settori che si intersecano reciprocamente e coinvolgono una pluralità di interessi (pubblici, collettivi e privati), anche di rango costituzionale. Ne discende che, con riguardo al procedimento di approvazione di un piano regionale delle attività estrattive, l’Autorità regionale procedente, nell’acquisizione delle osservazioni dei Comuni territorialmente coinvolti dalle previsioni del piano, è tenuta a ponderare, con una motivazione esplicita, gli interessi pubblici o collettivi articolati dagli enti comunali e, dunque, a prenderli in debita considerazione. Diversamente opinando, sarebbe precluso ogni sindacato, anche giurisdizionale, delle scelte pianificatorie (per il resto, non sindacabili nel merito) sotto i profili del rispetto dei principi di logicità, proporzionalità e congruità motivazionali, in relazione alle osservazioni formulate dai Comuni quali enti esponenziali degli interessi della comunità locale.

a cura di Michele Ferrante


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