Quale Camera è competente in ordine alla richiesta di intercettazione di un senatore che era deputato al momento dei fatti?

16.05.2013

 

a cura di Renato Ibrido

 Nella riunione del 23 ottobre 2013, la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, a seguito di contatti informali con la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, dichiarava la propria incompetenza in ordine all’utilizzazioni di intercettazioni di conversazioni telefoniche del sen. Denis Verdini (PdL), deputato all’epoca dei fatti.

Il deputato relatore, on. Costa (PdL), pur dando atto del carattere non univoco della prassi in materia, evidenziava che tale soluzione trovava conforto in una interpretazione letterale e sistematica dell’art. 6 della legge n. 140 del 2013.

Nella successiva riunione del 30 ottobre 2013, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, su proposta della relatrice, sen. Pezzopane (PD), deliberava, all’unanimità, di dichiarare la competenza del Senato.

In conformità  all’indirizzo espresso dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, anche la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato riteneva infatti applicabile un criterio di riparto tra i due rami del Parlamento volto a radicare la competenza in capo alla camera di attuale appartenenza del parlamentare.

In un primo momento, aveva peraltro espresso perplessità in ordine a tale soluzione interpretativa il sen. Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale richiamava una diversa prassi in base alla quale era stata ritenuta competente la camera di appartenenza del parlamentare al momento dei fatti.

Ad avviso del sen. Malan (PdL), dirimente era invece il precedente del sen. Valentino (AN) risalente alla XV legislatura. In tale occasione, il Senato aveva dichiarato la propria competenza ad esaminare la richiesta di acquisizione di tabulati telefonici di un proprio componente, riferiti ad un periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato. In particolare, si sottolineava che la Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, aveva successivamente confermato la legittimità della delibera di diniego dell’autorizzazione all’acquisizione dei tabulati (sent. 188/2010 Corte cost.).

Alessandroa.baroni