In seno al Comitato dei Nove, può essere “rimeditato” il parere su un emendamento?

16.05.2013

 

di Piero Gambale

Nella seduta della Camera dei deputati del 18 settembre 2013, l’onorevole Ferranti (PD), Presidente della II Commissione Giustizia, interviene per chiarire le dichiarazioni rese a mezzo stampa dall’onorevole Businarolo (M5S), secondo la quale, nel corso dei lavori del Comitato dei nove, sarebbe stata ripetuta una votazione sul parere sull’emendamento 1.70, a firma della stessa Businarolo.  

L’onorevole Ferranti (PD) ricorda come, in ragione dei tempi ristretti richiesti dall’esame in Aula del provvedimento, non sia stato possibile predisporre il testo dell’emendamento in questione come riformulato; ciò nondimeno, dopo essersi assicurata che vi fosse contezza da parte di tutti i deputati circa il contenuto dell’emendamento Businarolo 1.70, come riformulato alla luce del parere dei relatori, l’onorevole Ferranti (PD) ha chiesto nuovamente ai rappresentanti dei gruppi di esprimere la loro posizione, constatando al fine il parere contrario della Commissione sull’emendamento.

Ricorda che la funzione del Comitato dei nove è quella di formulare il parere della Commissione sugli emendamenti ovvero di presentare emendamenti in Assemblea. Si tratta di un lavoro informale, tanto che non viene resocontato, e meramente istruttorio, nel quale non vi è alcuna preclusione né tanto meno vi sono deliberazioni formali. Per tale motivo può accadere – ma non è accaduto questa volta, ricorda l’onorevole Ferranti (PD) – che il Comitato dei nove muti il proprio parere. Ciò non si potrebbe fare in sede referente, salvo l’unanimità dei gruppi, né in sede legislativa, previo annullamento del voto qualora ne ricorrano i presupposti. Nel caso in esame non si è trattato tecnicamente della revoca di un voto, ma di una “rimeditazione” di un voto che era stato espresso senza la piena consapevolezza del testo della riformulazione operata dai relatori in prima lettura.

Alessandroa.baroni