Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 giugno 2013, n. 3521 sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione e sugli elementi costitutivi della fattispecie al fine di stabilire, poi, come rileva l’elemento soggettivo.

16.05.2013

Con la sentenza in rassegna il Consiglio di Stato è tornato a riflettere sulla natura della responsabilità della pubblica amministrazione.

In particolare la VI Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che la responsabilità della pubblica amministrazione ha natura speciale non riconducibile ai modelli normativi di responsabilità sopra indicati.

Il Supremo Consesso ha ribadito che rispetto alla responsabilità civile, la responsabilità della pubblica amministrazione presuppone  innanzitutto che il comportamento illecito si inserisca nell’ambito di un procedimento amministrativo. Rispetto alla responsabilità contrattuale nella responsabilità della pubblica amministrazione sono poi diverse le posizioni soggettive che si confrontano: da un lato, dovere di prestazione (o di protezione) e diritto di credito, dall’altro, potere pubblico e interesse legittimo o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritto soggettivo.

In definitiva, la peculiarità dell’attività amministrativa – che deve svolgersi nel rispetto di regole procedimentali e sostanziali a tutela dell’interesse pubblico – rende speciale, per le ragioni indicate, anche il sistema della responsabilità da attività illegittima.

Dall’esame della giurisprudenza amministrativa, la VI Sezione conclude che il presupposto affinchè la giurisprudenza amministrativa richieda – per aversi responsabilità – che il vizio sia ‘grave’, ad eccezione per il settore degli appalti pubblici.

Per gli appalti pubblici,  – aggiunge il Consiglio di Stato – l’esigenza di tutela della concorrenza e quella di assicurare i principi di libera circolazione delle persone e delle merci, hanno indotto la giurisprudenza della Corte di giustizia seguita anche dal Giudice nazionale, a prescindere dall’elemento soggettivo della colpevolezza e a sancire il principio della sovrapposizione tra regole di validità e regole di responsabilità (sentenza 30 settembre 2010).

In tutti gli altri casi invece, non potendo generalizzarsi l’orientamento della Corte di Giustizia in materia di appalti, non può prescindersi da una indagine sul piano della rimproverabilità del comportamento della PA, con la conseguenza che il mancato perfezionamento, sul piano della fattispecie, del fatto lesivo per mancanza della colpevolezza comporta la impossibilità di configurare conseguenze pregiudizievoli patrimoniali e non patrimoniali addebitabili all’amministrazione.

a cura di Dover Scalera