È costituzionalmente illegittima la norma della finanziaria 2001 che subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1, l. n. 18/1980 (“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12, l. n. 118/1971 (“Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”).
L’articolo 80, co. 19, l. n. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001) si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui individua il possesso della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) quale pre-requisito per la concessione ai cittadini extracomunitari della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.
La Corte nella specie, richiamando i principi fatti valere in altra precedente pronuncia (sent. n. 329/2011), rileva che la previsione di un regime restrittivo nei confronti di cittadini extracomunitari già legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, da tempo apprezzabile ed in modo non episodico, appare priva di giustificazione in ragione delle gravi condizioni di salute dei soggetti di riferimento, tutti portatori di handicap fortemente invalidanti.
In fattispecie del genere, infatti – osserva la Consulta – si trovano coinvolti valori di rilievo costituzionale, presidiati peraltro da diverse convenzioni internazionali, quali la salvaguardia della salute, le esigenze di solidarietà rispetto a condizioni di elevato disagio sociale, i doveri di assistenza per le famiglie.