Viola l’art. 120, secondo comma, Cost. la norma della Regione soggetta a Piano di rientro che dispone la copertura finanziaria di provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.
È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50 della l.r. Calabria n. 47/2011, che disponeva la copertura finanziaria dei debiti contratti dalla Regione nei confronti dei beneficiari della precedente legge calabrese n. 8/1999, avente ad oggetto, a sua volta, l’erogazione di provvidenze in favore di persone affetti da determinate patologie.
La Corte ritiene, in particolare, che la norma censurata, incidendo sul già deficitario bilancio regionale della spesa sanitaria, interferisca illegittimamente con l’operato del Commissario ad acta nominato dal Governo per la realizzazione del Piano di rientro dal deficit sanitario.
Secondo l’avviso della Consulta, già affermato con la precedente sent. n. 131/2012, ogni intervento idoneo ad aggravare il disavanzo sanitario regionale “avrebbe l’effetto di ostacolare l’attuazione del piano di rientro e, quindi, l’esecuzione del mandato commissariale”. Di qui, la violazione dell’art. 120, co. 2, Cost.
Restano, invece, assorbite nella decisione le ulteriori censure di legittimità costituzionale prospettate dal ricorrente in relazione:
– all’art. 117, co. 3, Cost., per la violazione dei principi in materia di coordinamento della spesa pubblica sanitaria;
– all’art. 81, co. 4, Cost., per l’omessa individuazione degli oneri derivanti dall’applicazione della disciplina, e dei relativi mezzi di copertura finanziaria.