TAR Liguria, sezione II, 29/7/2013, n.1113, sulla competenza della giunta municipale ad adottare la delibera di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 del d. l. n.1 del 2012

10.05.2013

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione seconda, si è pronunciato, con sentenza n. 1113 depositata in data 29 luglio 2013, sulla competenza della giunta municipale ad adottare la delibera di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ex art. 11 del d. l. n. 1 del 2012.

La controversia è sorta in seguito all’apertura di tre nuove sedi farmaceutiche nell’area urbana di Imperia. I ricorrenti, a loro volta titolari di farmacie, si ritengono appunto lesi dalle deliberazioni comunali in virtù delle quali sono state consentite tre concorrenti cessioni nel Comune di Imperia e, a tal fine, hanno presentato un atto in cui denunciano, tra l’altro, violazione e falsa applicazione dell’articolo 11, 2 comma, del d. l. n. 1 del 2012, dell’articolo 2, 1 comma, della Legge n. 475 del 1968, e pertanto l’incompetenza della giunta comunale ad adottare una delibera istituente nuove sedi farmaceutiche.

L’articolo 11 del d. l. n. 1 del 2012 conferisce al Comune la competenza in materia di autorizzazione all’istituzione di nuove zone farmaceutiche in seguito alla ricognizione del numero di abitanti stanziati nel territorio comunale. La legge attribuisce dunque ai Comuni la facoltà di determinarsi in materia di servizio farmaceutico. Come riportato nel testo della sentenza, “(..) gli interessati denunciano che l’attribuzione della potestà a determinarsi risiederebbe in capo al consiglio comunale, in quanto si tratterebbe di un’attività di pianificazione del territorio, che per di più attiene all’ubicazione di un servizio pubblico quale è l’offerta dei rimedi farmaceutici”. La difesa comunale, per contro, evidenzia il carattere gestionale di tale facoltà, rimarcando che “ (..) la legge ha ricollegato la potestà dell’ente locale soprattutto al criterio demografico, attribuendo con ciò una natura gestionale all’esercizio della funzione, sì che non ricorrono più i tratti pianificatori ravvisabili nella previgente disciplina”.

In linea con una parte della giurisprudenza di primo grado, la quale ha sottolineato la natura gestionale della facoltà conferita al Comune, il TAR Liguria si è così pronunciato favorevolmente sulla competenza della giunta municipale ad adottare la  delibera di istituzione delle nuove sedi farmaceutiche ex articolo 11, 2 comma, del decreto legge n. del 2012.

 

Il testo della sentenza può essere reperito al seguente link:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Genova/Sezione%202/2012/201200606/Provvedimenti/201301113_01.XML

a cura di Giorgiana Grazioli