Nel richiamare la precendente pronuncia n. 338/2012, il Collegio evidenzia che “l’art. 1 della L. n.27/2012 in via generale e il successivo art. 11, che ne costituisce l’attuazione nella materia qui in esame di istituzione e localizzazione delle farmacie costituiscano “principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie”, con riguardo alla materia dell’assistenza farmaceutica, con la conseguenza di abrogare tutte le norme regionali di settore, dato che costituiscono un limite statutario alla potestà legislativa concorrente della Regione Friuli Venezia Giulia (e, ritiene, pur non essendo a decidere sul punto, il Collegio, anche alla potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117 Cost, delle Regioni a statuto ordinario).
La potestà che, in attuazione dell’art. 11 sopracitato, i Comuni esercitano, sentiti l’ASL e l’Ordine dei farmacisti competenti, per istituire e, soprattutto, per localizzare, quando esso lo impone, nuove farmacie e delimitarne il territorio di competenza attiene a scelte che sono indubbiamente di carattere programmatorio, in cui sono in gioco non tanto gli interessi di uno o dell’altro farmacista, non ancora individuato all’inizio del procedimento stesso ma soltanto alla sua conclusione, quanto piuttosto quelli generali di individuazione dell’ambito in cui si prospettano maggiori necessità di usufruire del servizio, e quindi, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, non necessitano di comunicazione di avvio del procedimento”.