L’intervento dello Stato sul finanziamento in materia di trasporto pubblico locale è ammissibile ove risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa. Corte Costituzionale 14 novembre 2013 n.273

09.05.2013

La Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012;95~art12-com20).

Si censura in particolare l’art. 16-bis del decreto per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dell’art. 7, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;42) e degli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68).

Le norme impugnate definiscono i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa in materia di finanziamento dei servizi pubblici locali, sottolineando come, nonostante i successivi interventi del legislatore, volti ad introdurre elementi di fiscalizzazione delle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale, secondo il principio di territorialità, lo Stato ha costantemente garantito il proprio contributo al finanziamento del servizio, perseguendo la finalità imprescindibile di assicurare livelli di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio, anche mediante l’istituzione di appositi fondi a destinazione vincolata.

La Corte, richiamando sue precedenti pronunce, ha statuito che, nella perdurante inattuazione della l. 42/2009 e quindi dell’art. 119 Cost., l’intervento dello Stato è ammissibile nei casi in cui esso risponda all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione. Per la Corte è pertanto legittimo l’intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni nella materia del trasporto pubblico locale, se giustificato dallo scopo di garantire il livello di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio.

La Corte afferma infine che, seppure è vero che le Regioni non risultano coinvolte nel processo di determinazione dell’aliquota di compartecipazione al gettito delle accise e, conseguentemente, delle risorse che vanno ad alimentare il fondo, ciò si giustifica in ragione dell’automatismo della disciplina di determinazione della dotazione del fondo, alimentato unilateralmente ed esclusivamente da risorse statali.

Il testo della sentenza è reperibile al seguente link:

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

a cura di Livia Lorenzoni