Corte Costituzionale, sentenza 7 ottobre 2013 n.239, in materia di idrocarburi e funzioni di polizia mineraria

07.05.2013

Idrocarburi e funzioni di polizia minerariaPrincipio di leale collaborazione– Sentenza Corte Costituzionale del 7 ottobre 2013 n. 239

La Regione Basilicata ha promosso un ricorso davanti alla Corte Costituzionale ritenendo che le disposizioni introdotte dalla L.134/2012 in materia di idrocarburi determinassero una compressione delle prerogative regionali. Secondo la Regione vi era infatti una violazione degli art. 114, 117, 123 della Cost. e del principio di leale collaborazione. Il D.L. 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del paese) convertito con modifiche dalla L. 134/2012 all’art. 1 co.1 stabiliva che le disposizioni sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, comprese le funzioni di polizia mineraria adottate per la terraferma, sono poste in essere dallo Stato d’intesa con le Regioni interessate. La norma in questione prevedeva anche la procedura per fornire il parere. Secondo la Regione tale disposizione era in grado di produrre un sostanziale “declassamento” dei rapporti Stato-Regione da un livello d’intesa in senso forte ad uno debole basato sull’espressione di un semplice parere della Regione entro termini stabiliti e senza possibilità di esprimere un dissenso motivato. Una procedura così articolata sostanzialmente avrebbe vanificato il principio di leale collaborazione. La Corte ha respinto il ricorso ritenendo che la nuova previsione non rappresenta una riduzione delle prerogative regionali ma è diretta esclusivamente a fornire una procedura che possa essere utilizzata per risolvere possibili situazioni “di stallo” dovute ad inerzia delle amministrazioni regionali.

a cura di Allegra Canepa