Corte di Cassazione, sez. III, civ., sent. 5 dicembre 2013, n. 27285 sulla responsabilità medica

05.05.2013

La struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale. Quest’ultimi, a loro volta, possono essere chiamati a rispondere, solidalmente con detta struttura, proprio in ragione del comportamento professionale colposo posto in essere, non potendo, però, tale responsabilità estendersi sino a ricomprendere anche colui il quale non sia stato  riconosciuto autore di una condotta colposa nella determinazione del medesimo evento lesivo.

a cura di Carmela Salerno


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