TAR Lazio, Roma, 2.10.2013, n. 8551 – Alla scadenza del PIP, la revoca dell'assegnazione è attività vincolata, nè si configura obbligo di ripianificazione.

03.05.2013

TAR del Lazio, Roma, sez. I, sentenza 2 ottobre 2013, n. 8551

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA – PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – SCADENZA TERMINE EFFICACIA DECENNALE – CONSEGUENZE – REVOCA ASSEGNAZIONE AREE – E’ DETERMINAZIONE VINCOLATA – OBBLIGO RIPIANIFICAZIONE – NON SUSSISTE

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) è configurato dalla L. n. 865/1971 quale strumento di pianificazione attuativa, perciò sottoposto all’ordinario regime dei piani particolareggiati di esecuzione che, a differenza degli strumenti di pianificazione generale, sono contraddistinti da una validità temporalmente limitata.

Alla scadenza del termine di efficacia decennale, non può predicarsi la sussistenza di un obbligo in capo all’Amministrazione di approvare una nuova pianificazione per il necessario assetto della parte non realizzata nei termini, trattandosi di una conseguenza priva di fondamento normativo.

Al contrario, dall’art. 27, L. n. 865/1971 si desume che la inefficacia del piano è un effetto automatico di legge che, segnando il venir meno dei presupposti per il perfezionamento dell’espropriazione, rende dovuta la revoca dell’assegnazione previamente disposta, di tal che la stessa revoca non presenta profili di discrezionalità.

a cura di Michele Ferrante


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