Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 maggio 2012, n. 7510. – Illegittimo collocamento in disponibilità del segretario comunale

08.06.2012

Il rapporto di impiego dei segretari comunali è disciplinato da tre fonti  normative: a) il D.Lgs. n. 267 del 2000; b) il D.P.R. n. 465 del 1997, (Regolamento recante disposizioni in materia di  ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma della L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 78); c)  il c.c.n.l. di categoria. In conformità a tali tre fonti il Comune deve esercitare il potere di recesso.

Nel caso in esame la Corte di Cassazione evidenzia l’importanza degli articoli: a) 100, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 100, che stabilisce che: “il segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco…, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d’ufficio”; b) 18 del c.c.n.l. dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 del 16 maggio 2001 (il c.c.n.l. del quadriennio 2002-2005 ha espressamente confermato la disciplina dei precedenti contratti, se non modificata), in base al quale: “1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n. 267/2000 e del D.P.R. n. 465 del 1997. 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato. 3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2”.

Da tali disposizioni si evince che il legislatore ha voluto salvaguardare la stabilità del rapporto tra il segretario e l’Amministrazione locale per tutta la durata del mandato del soggetto che gli ha affidato l’incarico, salvo la revoca prima del termine per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato.

Né a tali disposizioni è possibile derogare per effetto della facoltà dei Comuni di utilizzare lo strumento della convenzione dei servizi di segreteria  (art. 10, D.P.R. n. 645 del 1997, ed art.  98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 2000), facoltà che deve essere esercitata in conformità con le norme che regolano il rapporto di lavoro dei segretari comunali.

Nel caso in esame la condotta del Comune di M. che, per effetto del convenzionamento e della immissione di F. F. nel possesso delle nuove funzioni di segretario dei due Comuni convenzionati, ha collocato il N. ” in disponibilità” in corso di mandato, senza rilievi di carattere disciplinare, senza alcuno specifico provvedimento e senza alcun contraddittorio con l’interessato, è in contrasto con le disposizioni specifiche che regolano il recesso dal rapporto di lavoro dei segretari comunali ed è in contrasto con il principio di “buon andamento andamento” dell’amministrazione (art. 97 Cost.).

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a cura di Daniela Bolognino