Corte costituzionale, 18 giugno 2012, n. 158 – Sulle deroghe al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

31.05.2012

Corte costituzionale, 18 giugno 2012, n. 158

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dallo Stato avverso la Regione Piemonte

Norme impugnate e parametri di riferimento:

E’ impugnato, in particolare, l’art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10, recante disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011, per presunta violazione degli artt. 3, 117, primo e secondo comma, lett. s), e 120 Cost.

La disposizione censurata prevede che la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, possa consentire ai comuni montani e ai comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, stabilendone i criteri e le modalità.

Argomentazioni della Corte:

La Corte osserva come il legislatore regionale abbia introdotto una disciplina difforme da quella contenuta nell’art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui le deroghe agli obiettivi di raccolta differenziata possono essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro dell’ambiente.

L’attività di programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (art. 200, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), non implica che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. Tale compensazione, infatti, è uno dei possibili contenuti dell’accordo di programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell’ambiente, Regione ed enti locali interessati prima dell’autorizzazione alla deroga, da concedersi da parte del Ministro dell’ambiente.

Ne deriva che la potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, appartiene allo Stato e si inserisce nell’ambito di un’attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione. Quest’ultima pertanto non può disciplinare unilateralmente la concessione delle suddette deroghe, come invece stabilisce, in modo costituzionalmente illegittimo, la norma regionale censurata.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10.

Elena Griglio