Corte costituzionale, 9 novembre 2011, n. 293 – Sull'indennità riconosciuta alle persone affette da epatite post-trasfusionale

30.05.2012

 

Corte costituzionale, 9 novembre 2011, n. 293

Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevati dai Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Tempio Pausania e Alessandria, tutti in funzione di giudici del lavoro

Norme impugnate e parametri di riferimento

I giudici rimettenti hanno sollevato – in riferimento agli articoli 3, 24, 25 comma primo, 32, 38, 102, 104, 111, 117, primo comma (stante la violazione delle norme convenzionali di cui all’art. 2 della CEDU), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 11, commi 13 e 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Le norme impugnate riguardano il godimento dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche e integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), rispetto al quale le parti ricorrenti nei giudizi a quo, avendo contratto epatite HCV a seguito di trasfusioni, hanno chiesto l’accertamento del diritto a riscuotere la rivalutazione monetaria, sulla base del tasso d’inflazione programmato, della somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge, costituente parte integrante dell’indennizzo in godimento.

Argomentazioni della Corte:

La Corte ricostruisce preliminarmente la normativa impugnata, evidenziando che la rivalutazione su base annua, secondo il tasso d’inflazione programmato, dell’assegno disciplinato dall’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 non era prevista dal testo iniziale di detta disposizione, ma fu introdotta solo successivamente, con l’art. 1, comma 1, della legge n. 238 del 1997. Nulla, invece, fu disposto al riguardo per la seconda componente dell’indennizzo, cioè per la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale, ancorché questa avesse per l’appunto funzione integrativa dell’indennizzo medesimo.

Sulla possibilità di rivalutare o meno la detta somma la giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo contrastante, ma la giurisprudenza di merito ha in prevalenza seguito un orientamento favorevole alla rivalutazione dell’importo bimestrale corrisposto agli aventi diritto all’indennizzo secondo il tasso d’inflazione annualmente programmato, sia con riferimento all’assegno di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, sia con riferimento alla somma prevista dall’art. 2, comma 2, della medesima legge.

Su questo quadro si è inserita la norma impugnata (art. 11, comma 13 d.l. n. 78 del 2010), la quale ha disposto che «Il comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d’inflazione». Il successivo comma 14 del citato art. 11 del d.l. n. 78/2010  ha stabilito che «Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Secondo la Corte, tale disciplina non è conforme al parametro dettato dall’art. 3, primo comma, Cost., in quanto risulta in violazione del principio di uguaglianza.

Rispetto alla situazione giuridica di coloro che, a seguito di trasfusione, siano affetti da epatite, è infatti riconosciuta al legislatore discrezionalità nell’apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare nei confronti dei soggetti danneggiati. Tali scelte del legislatore, tuttavia, non possono essere affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, né comportare una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia.

In questo quadro non si giustifica, e risulta, quindi, fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l’art. 3, comma primo, Cost., la situazione venutasi a creare, a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. L’art. 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha, infatti, previsto che «L’indennizzo di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia».

A questi ultimi è quindi riconosciuta la rivalutazione annuale dell’intero indennizzo, mentre alle persone affette da epatite post-trasfusionale la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2, comma 1, legge n. 210 del 1992) è negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell’indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l’altro, che soltanto questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee riscontrabili tra i due benefici.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122.

Elena Griglio