Corte costituzionale, 21 ottobre 2011, n. 278 – Sulla creazione di una nuova Regione, denominata Principato di Salerno

30.05.2012

Corte costituzionale, 21 ottobre 2011, n. 278

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale sollevato dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

Norme impugnate e parametri di riferimento:

L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nel corso del procedimento avente ad oggetto la richiesta di referendum per il distacco della Provincia di Salerno dalla Regione Campania e per la creazione di una nuova Regione, denominata Principato di Salerno, ha impugnato l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). Secondo il rimettente, la norma contrasterebbe con l’art. 132, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum popolare relativa al distacco di una o più Province ovvero di uno o più Comuni da una Regione, se diretta alla creazione di una nuova Regione, debba essere corredata dalle identiche deliberazioni, rispettivamente, dei Consigli provinciali e comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco, nonché di altre deliberazioni, nell’oggetto identiche alle precedenti, di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco. All’inverso, l’Ufficio centrale per il referendum ritiene che la espressione «popolazioni interessate» di cui al primo comma dell’art. 132 della Costituzione debba essere interpretata nel senso che per tali debbano intendersi solo le popolazioni degli enti territoriali direttamente interessati al distacco da una Regione ed alla creazione di un’altra e non anche quelle degli altri enti territoriali indirettamente coinvolti dalla richiesta variazione regionale

Nel caso di specie, la richiesta di distacco della Provincia di Salerno era stata corredata dalle deliberazioni assunte da numerosi Consigli comunali di tale Provincia, ma non dalle deliberazioni di enti territoriali ubicati nella restante parte della Regione Campania, rappresentativi di oltre un terzo degli abitanti della medesima, nonché dalla deliberazione dello stesso Consiglio provinciale di Salerno.

Argomentazioni della Corte:

La Corte esamina la questione relativa all’esatta valenza dell’espressione «popolazioni interessate» in riferimento alla necessità della partecipazione alla fase iniziale della procedura anche di enti esponenziali di collettività la cui collocazione non sarebbe incisa dall’eventuale mutamento territoriale.

Secondo la Corte, non è condivisibile l’interpretazione del primo comma dell’art. 132 della Costituzione offerta dal rimettente.

Nella precedente sent. n. 334 del 2004, la Corte aveva già avuto modo di sottolineare il possibile polimorfismo del concetto di “popolazioni interessate”, che si caratterizza in modo difforme in relazione al diverso procedimento di variazione territoriale previsto dai due commi dell’art. 132; in particolare, diversamente dal fenomeno territoriale di cui al secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, l’ipotesi di distacco di enti locali da una Regione, diretto alla creazione di una nuova Regione, ha in re ipsa caratteristiche tali da coinvolgere necessariamente quanto meno l’intero assetto della Regione cedente. Appare, quindi, evidente la incomparabilità dei fenomeni giuridici disciplinati dal primo e dal secondo comma dell’art. 132 della Costituzione, incomparabilità che giustifica il più ampio confine della espressione «popolazioni interessate» contenuta nel primo comma del citato art. 132 della Costituzione, come tale riferito non alle sole popolazioni per le quali vi sarebbe una variazione di status regionale ma anche a quelle che, pur immodificata tale loro condizione, indubbiamente subirebbero gli effetti della variazione di quella degli altri.

Risulta, pertanto, conforme al dettato costituzionale prevedere che, anche nella fase di promovimento della procedura referendaria volta al distacco di determinati territori da una Regione ed alla creazione di una nuova Regione, siano coinvolte, in quanto interessate, anche le popolazioni della restante parte della Regione originaria.

Decisione della Corte:

La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le censure sollevate dal rimettente in rapporto all’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

Giurisprudenza richiamata:

–          Sulla legittimazione dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale: Corte costituzionali, ex multis, ordinanze nn. 14 e 1 del 2009;

–          Sull’ipotesi in cui un Comune chiedeva di distaccarsi dalla Regione di originaria appartenenza e di aggregarsi ad altra Regione: Corte costituzionale, sent. n. 334 del 2004;

–          Sul significato dell’espressione «popolazioni interessate» di cui al secondo comma dell’art. 132: Corte costituzionale, sentt. n. 47 del 2003 e n. 94 del 2000.

Elena Griglio