Corte costituzionale, 20 luglio 2011, n. 255 – Procedura di nomina del Presidente dell’Ente Parco

30.05.2012

Corte costituzionale, 20 luglio 2011, n. 255

La Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Norme impugnate:

La Regione Puglia, con successivi ricorsi, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti sia del Presidente del Consiglio dei ministri sia del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione Puglia ha censurato tre distinti decreti del Ministro, attraverso i quali si prevedeva la nomina – per la durata complessiva di nove mesi – dell’avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella come Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano, in mancanza dell’intesa con il Presidente della Regione Puglia nel cui territorio ricade il Parco, prevista dall’art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). Tale sistema di nomina, secondo la ricorrente, determinerebbe una menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate, e dunque, produrrebbe una  violazione degli articoli 5, 97, 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione.

Argomentazioni della Corte:

La Corte, innanzitutto, individua il quadro normativo di riferimento nell’art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il quale prescrive che il Presidente dell’Ente Parco debba essere nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Presidente della Regione nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale.

La Corte, nel caso oggetto di giudizio, riscontra il mancato accordo sulla nomina del Commissario tra il Ministro e il Presidente di Regione e che lo stesso Ministro ha poi provveduto a confermare la stessa persona per ulteriori periodi di tempo. La ricorrente, in particolare, non contesta il potere di nomina attribuito al Ministro, quanto, piuttosto, che tale nomina non sia stata preceduta dal tentativo del Ministro di  raggiungere un’intesa con la Regione.

La Corte, in tal senso, ripercorrendo alla propria giurisprudenza, ha sostenuto che si possa ritenere legittima “la nomina di un commissario straordinario, in assenza del raggiungimento dell’intesa, solo se, in applicazione del principio di leale cooperazione, si sia dato luogo ad uno sforzo delle parti per dar vita ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo” (sentenze n. 332 del 2010; n. 24 del 2007; n. 21 del 2006; n. 339 del 2005; n. 27 del 2004).

La Corte, dopo aver esaminato i successivi tentativi di intesa tra le due parti, ha rilevato che “il Ministro non ha cercato di raggiungere un accordo, ma ha aggirato la norma che prevede l’obbligo dell’intesa, perché, da un lato, ha proposto un solo nome e, dall’altro, ha non solo rifiutato tutte le proposte di incontro provenienti dalla controparte, ma ha anche nominato Commissario straordinario proprio la persona implicitamente rifiutata da quest’ultima”. Pertanto, secondo la Corte, risultano violati i principi costituzionali enunciati in precedenza e richiamati dalla stessa giurisprudenza sopra menzionata.

Conclusioni della Corte:

La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava né allo Stato né al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la nomina del Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano. La Corte, infatti, rileva che tale nomina è avvenuta senza che sia avviato e compiuto il procedimento per raggiungere l’intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente e, per l’effetto, annulla i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2010 DEC/DPN 384, 27 ottobre 2010 DEC/DPN 1045 e 3 marzo 2011 DEC/DPN 123, con i quali, rispettivamente, è stato nominato il Commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale del Gargano ed è stato prorogato detto incarico.

Luca Di Donato