TAR Lombardia, Milano, 16.4.2012, n. 1123 – Sulle condizioni di legittimità della pianificazione perequativa "limitata" o "di comparto".

27.05.2012

Sentenza TAR Lombardia, Brescia, sezione IV, 16 aprile 2012, n. 1123

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE –  STRUMENTI PEREQUATIVI – INDICE DI EDIFICABILITA’ DI ZONA UNICO E INDIFFERENZIATO RISPETTO ALL’EFFETTIVA DESTINAZIONE DELLE SINGOLE AREE – LEGITTIMITA’ – CORRISPONDENZA TRA L’INDICE VIRTUALE E LA NATURALE VOCAZIONE EDIFICATORIA DELLE AREE – NECESSITA’

EDILIZIA E URBANISTICA – PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE –  STRUMENTI PEREQUATIVI – SUBORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI ALLA FORMAZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI ZONA SECONDO LO SCHEMA DEL COMPARTO – LEGITTIMITA’  – CONDIZIONI.

L’attribuzione di un indice edificatorio unico e indifferenziato a tutti i suoli ricompresi in una zona territoriale unitaria rappresenta una tecnica di pianificazione ormai consolidata per conseguire finalità di perequazione urbanistica e garantire  l’indifferenza delle posizioni propriatarie, in tal modo tutte beneficiate di quantità edilizie uniformi che prescindono dall’eventuale destinazione a standard delle singole aree interessate. Tuttavia, la finalità perequativa può realizzarsi solo nel caso in cui l’attribuzione di un diritto edificatorio ‘virtuale’ sia effettuata nel rispetto della naturale vocazione edificatoria dell’area. Solo nel caso in cui sia i fondi da cui sorge l’edificabilità che quelli sui quali tale edificabilità deve atterrare siano idonei alla trasformazione urbanistica per natura e per destinazione urbanistica (anche se in misura diversa), infatti, si elimina od almeno si riduce l’effetto discriminatorio del piano, realizzando un eguale trattamento di situazioni di fatto uguali od analoghe.

La regola generale che rapporta la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico all’entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali trova applicazione anche nell’ambito della pianificazione perequativa “limitata” secondo lo schema di comparto. In tal caso, i rigidi rapporti quantitativi risultano tuttavia inapplicabili, dal momento che l’attribuzione di un indice unico di edificabilità rende indifferente l’effettiva destinazione a standard dei singoli suoli. Resta tuttavia valido il limite funzionale, cioè la necessità che le aree dei fondi sorgente, della cui edificabilità il proprietario del fondo di atterraggio si deve fare carico, siano funzionali a soddisfare le esigenze urbanizzative deli gli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali e commerciali da realizzare nel comparto. E’ questa funzionalizzazione infatti che giustifica non solo l’attribuzione di un indice unico ad aree che pur avendo caratteristiche diverse sono tutte necessarie alla realizzazione di un programma di trasformazione urbanistica unitario, ma anche il superamento della distinzione degli usi del territorio e della stessa zonizzazione e spiega la delimitazione del comparto. In mancanza di questo vincolo teleologico la perequazione può attuarsi solo con l’attribuzione di indici diversi a seconda delle caratteristiche delle aree, di un’adeguata classificazione dei suoli e scompare la necessità di un’attuazione contestuale delle misure mediante piano attuativo.

a cura di Michele Ferrante