Corte Costituzionale, sentenza del 21 ottobre 2011, n. 271 – La Corte dichiara l’illegittimità di una legge di interpretazione autentica della Regione Calabria in merito ad incentivi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

27.05.2012

Il Tribunale di Catanzaro, sezione controversie di lavoro e previdenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’articolo 44, comma 2, della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario), con riguardo all’articolo 3 della Costituzione.

La questione trae origine da un giudizio promosso da una ex dipendente della Regione Calabria nei confronti dell’ente territoriale, al quale l’attrice aveva presentato domanda per la risoluzione convenzionale del rapporto d’impiego, ai sensi della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario), il cui articolo 7, comma 6, prevedeva, quale incentivo alla risoluzione consensuale, il versamento di una indennità.

Successivamente, la Regione Calabria, con l’art. 44, comma 2, della legge n. 15 del 2008 statuì che l’articolo 7, comma 6, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, dovesse «essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge» sia «quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all’art. 52, lettera c, del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato».

Secondo il giudice a quo detta norma violerebbe l’art. 3 Cost., perché lesiva: a) dei canoni costituzionali di ragionevolezza, in quanto non si limiterebbe ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario.

A parere della Corte la questione è fondata.

Ritiene, infatti, il giudice delle leggi che la norma oggetto di censura ha stabilito che l’art. 7, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2005 deve essere inteso nel senso che nel concetto di retribuzione lorda, ai fini della determinazione della indennità supplementare, va escluso il rateo di tredicesima mensilità.

Così facendo, il legislatore regionale ha realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della normativa precedente (ai sensi della quale i dipendenti riponevano un legittimo affidamento nel fatto che, per la determinazione dell’indennità, si dovesse tenere conto anche della tredicesima mensilità) incidendo, in violazione dell’art. 3 Cost., in modo irragionevole sul legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto.

La Corte dichiara pertanto l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, della legge regionale della Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

a cura di Giovanna Perniciaro