Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d’appello per la regione siciliana, sentenza n. 163 del 2012 – Incarico dirigenziale – mansioni superiori – non applicabilità art. 52, d.lgs. n. 165/01 – danno erariale

23.05.2012

La materia delle mansioni superiori nel pubblico impiego è  disciplinata dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che  individua i criteri specifici che  devono sussistere affinché il dipendente possa essere validamente adibito  a compiti propri di qualifiche superiori.

Vi è una  radicale differenza tra funzione direttiva e dirigenziale, che  esclude in radice la possibilità di configurare, tra le due, un  semplice rapporto di “qualifiche” superiore ed inferiore – con quel che ne consegue in tema di in configurabilità (giuridica) del conferimento, sotto tale profilo, di mansioni superiori.

È dunque da escludere la possibilità di  un legittimo e lecito conferimento temporaneo di funzioni dirigenti a personale direttivo con la nullità di tale atto.  Sicché, pur lasciando inalterato il diritto del  lavoratore alla percezione della migliore retribuzione, chi ha disposto l’assegnazione, se ha agito con dolo o colpa grave, vede applicate le sanzioni previste all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/01, e la conseguente configurazione di danno erariale.

su: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/sentenze/2012/sentenza_163_2012_appello_sicilia.pdf

a cura di Daniela Bolognino