Francesco Monceri, Servizi pubblici e istanze sociali nella costituzione economica Europea, Collana Jura (diretta da Marcello Clarich), Ets, Pisa, 2011

19.05.2012

La disciplina dei pubblici servizi risente da tempo della silenziosa ma inarrestabile sovrapposizione della costituzione economica europea alla costituzione economica nazionale. Il consolidamento della funzione sociale dei pubblici servizi, seguito all’affermazione dello stato sociale e rivolto principalmente alla trasformazione diacronica dell’uguaglianza formale in uguaglianza sostanziale, è sempre più soggetto alla normativa di un ordinamento che, almeno inizialmente, privilegiava l’integrazione economica (negativa) trascurando quella sociale (positiva).

Sulla base di questi presupposti si è ritenuto che le forme d’interazione potenziali tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo si possano ridurre a tre ipotesi: 1) mantenimento delle funzioni di promozione dell’integrazione economica al livello europeo e delle funzioni di tutela sociale a quello degli stati nazionali; oppure 2) supremazia delle regole provenienti dal diritto europeo; oppure ancora, 3) condivisione tra attività nazionali e sopranazionali, diverse nei modi e nelle caratteristiche, ma entrambe orientate al perseguimento di finalità sociali condivise quali “principi generali comuni”.

Con tutta evidenza, la praticabilità futura di queste strade è diretta funzione del livello di socialità che l’Unione europea è stata o sarà in grado di sviluppare, soprattutto in ragione dell’assioma sociale che informa le costituzioni nazionali contemporanee la rinuncia anche parziale al quale, in favore di una disciplina sovraordinata di stampo liberista, comporterebbe mutamenti radicali e inaccettabili dalle democrazie nazionali.

Nel volume si ricostruisce, dunque, il complesso rapporto fra disciplina nazionale e disciplina europea del pubblico servizio, con particolare attenzione ai passaggi attraverso i quali l’Unione europea, trainata dalla propria giurisprudenza fino alla creazione di una propria nozione di uguaglianza sostanziale, è andata anch’essa acquisendo una funzione sociale, che le consente di concorrere con gli stati nazionali alla delineazione di una disciplina europea del pubblico servizio che sappia coniugare esigenze economiche e fini sociali (con prevalenza dunque della terza ipotesi proposta). Essa potrebbe essere esercitata anche nel contesto globale, favorendo la definitiva attuazione dei diritti sociali in virtù dell’emergere di istituzioni sovranazionali che sappiano affiancare gli stati nazionali in quella ‘funzione sociale’ che ne costituiva il presupposto. Ne risulta che libertà economiche e diritti sociali vanno sempre più riunendosi sotto un ordinamento sovranazionale in cui il mercato e la libera concorrenza possono trasformarsi in un mezzo per la realizzazione progressiva dei diritti sociali, pur in un contesto globale in cui, anche per la quasi assoluta carenza di poteri pubblici, la propagazione del mercato e le sue crisi sembrano piuttosto limitare la naturale forza espansiva dei diritti sociali.

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